Giudice di pace Novara, sent. 30.4.2012
La materia del risarcimento danni da sinistri
stradali è fonte continua a costante di spunti per la riflessione giuridica
sostanziale e processuale è si rivela, così, costantemente affascinante.
A questo proposito, si evidenzia un’interessante
sentenza del Giudice di Pace di Novara che, nell’accogliere la domanda attorea
di risarcimento dei danni fisici formulata, rigetta sia l’eccezione di
incompetenza territoriale sollevata da controparte, sia le contestazioni
avversarie in merito alla non riconducibilità all’evento sinistrorso delle
lesioni fisiche lamentate.
Le circostanze dell’evento sono tra le più classiche:
il veicolo attoreo, fermo ad uno stop, viene tamponato a tergo da altro veicolo
sopraggiungente.
Nonostante la dinamica dello scontro sia stata
pacificamente ammessa dalle parti mediante compilazione e sottoscrizione
congiunta del modello di constatazione amichevole di sinistro, e, per
l’effetto, la responsabilità del medesimo risulti chiaramente ascrivibile in
via esclusiva al veicolo tamponante, il responsabile civile del mezzo
provvedeva al ristoro del solo danno materiale, ma non del danno fisico patito.
Stremata da mesi di falliti tentativi di contatto con
il liquidatore e sconcertata da questa inspiegabile inerzia, la danneggiata
decide di promuovere vertenza giudiziale, citando in giudizio i proprietari del
mezzo ed il responsabile civile - per la condanna solidale - avanti il Giudice
di Pace avente sede nel luogo della propria residenza – Novara - (si precisa
che, trattandosi di controversia instaurata precedentemente al marzo 2012, non
era necessario il tentativo di conciliazione).
Si costituiva in giudizio il solo responsabile
civile, contestando la competenza territoriale del giudice adito e la non
riconducibilità all’evento dei danni fisici lamentati dall’attrice, essendosi
la stessa recata al PS solo 4 giorni dopo il sinistro ed essendo la violenza
dell’urto, rilevata con riferimento alle deformazioni subite da mezzo,
incompatibile con esse.
Con riferimento alla carenza di competenza
territoriale, il convenuto fondava la propria eccezione argomentando in merito
alla non applicabilità, in caso di responsabilità extracontrattuale, dell’art.
20 c.p.c. nella parte in cui statuisce la competenza del foro in cui
l’obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita; individuava ,quindi,
tra i fori alternativamente competenti, soltanto quelli di cui agli articoli 18
e 19 (relativi alla residenza dei proprietari del mezzo ed alla sede legale del
R.C.), ovvero quello del luogo in cui l’incidente si è verificato.
Resisteva all’eccezione la difesa attorea con
argomentazioni di ordine giurisprudenziale e normativo, in riferimento al
quadro interno ed europeo (in merito a quest’ultimo punto, rimando al
contributo del Collega Michele Liguori).
In particolare, con riguardo alle argomentazioni
giurisprudenziali che più di altre hanno incontrato l’interesse del Giudice, si
è sostenuto che, in caso di fori concorrenti - cioè alternativamente competenti
a conoscere di una certa questione - l’attore può scegliere quello ove radicare
la causa:altrimenti detto, l’ordinamento consente all’attore di effettuare
un’operazione di selezione che, mutuando un’espressione cara al diritto
internazionale privato, ben potremmo definire di “forum shopping interno”.
Detta scelta è, evidentemente, basata su criteri di
opportunità, anche economica, in relazione all’esigenza di contenere i costi
derivanti dall’iniziativa processuale che, spesso, la vittima di incidente è
costretta ad intraprendere a fronte della refrattarietà dimostrata dal
responsabile civile alle richieste di risarcimento bonarie inviate.
Ciò premesso, ai fini di effettuare questa operazione
di selezione, ben può l’attore fare riferimento anche all’art. 20 c.p.c. perché
questa norma, che parla unicamente di obbligazioni, non può e non deve
interpretarsi nel senso che essa distingua tacitamente tra obbligazioni ex
contractu ed obbligazioni ex delicto stabilendo che, per le seconde, non valga
il criterio dell’individuazione della competenza nel luogo ove l’obbligazione
deve essere eseguita, e ciò in applicazione del brocardo ubi lex voluit dixit,
ubi noluit tacuit.
Nello stesso senso si è espressa la Cassazione che
insegna come l’art. 20 c.p.c. “si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque
fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale; ne
consegue che il convenuto in causa di responsabilità aquilina il quale eccepisca
l’incompetenza per territorio, ha l’onere di contestare la competenza del
giudice adito con riferimento, tra l’altro, ad entrambe i criteri di
collegamento prevista dalla citata norma (quello del forum commissi delicti e
quello del forum destinatae solutionis), dovendo, in mancanza, ritenersi la
competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata
eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità” (crf ex multis
Cass. Ord. 8590/2002; Cass. 6626/2005).
Ciò premesso, la determinazione del luogo in cui
l’obbligazione deve essere eseguita ai sensi dell’ art. 20 c.p.c., passa
attraverso un’operazione ermeneutica di qualificazione dell’obbligo sorto a
seguito del sinistro: trattasi di obbligazione avente ad oggetto una somma di
denaro che, pertanto, deve adempiersi presso il domicilio del creditore al
tempo della scadenza ex art. 1182 comma 3 c.c.
In particolare, nell’esaminare la natura del debito
dell’assicuratore della R.C. auto, la giurisprudenza di legittimità, ha affermato
che:
“in materia di responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, l’obbligazione diretta dell’assicuratore (o
dell’impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di
garanzia per le vittime della Strada) verso il danneggiante ha per oggetto
l’indennizzo derivante dal contratto assicurativo; essa, pertanto, anche quando
è adempiuta nei confronti diretti del danneggiato ha natura pecuniaria (debito
di valuta) e non si trasforma in debito di valore quale è quello del
danneggiante assicurato, perché l’iniziativa del danneggiato non ha altro
effetto che quello di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione
dell’assicuratore (Cass. 10817/2004).
Nel caso in esame, dunque, dovendo l’obbligazione di
pagamento essere eseguita presso il domicilio del creditore al momento della
scadenza e trovandosi detto domicilio in Novara, essendo, inoltre, il valore
della domanda stato contenuto nei limiti di competenza per valore del giudice
adito, il Giudice di pace di Novara è competente a conoscere la questione.
Aderendo in toto alla tesi attorea sul punto, il GdP
ha rigettato l’eccezione avversaria, confermando la propria competenza a
conoscere della questione ed affermando che “l’eccezione di incompetenza
territoriale formulata dalla convenuta è infondata. L’art. 20 c.p.c. in tema di
diritti di obbligazione prevede tra i fori alternativamente competenti, il foro
del luogo ove il danno si è verificato e quello del luogo ove l’obbligazione
deve essere adempiuta. Trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma
di denaro, ai sensi dell’art. 1182 comma 3 c.c. l’obbligazione dovrà essere
adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, vale a dire
Novara, dove risiede l’attrice.
Trattandosi, dunque, di foro alternativo, il Giudice
di pace di Novara è competente in quanto forum destinatae solutionis”.
Venendo ora, al profilo del merito, il responsabile
civile ha sostenuto la non riconducibilità al sinistro delle conseguenze lesive
lamentate dall’attrice dichiarando, in particolare, che la stessa avrebbe
potuto, al massimo, subire un semplice “colpo di frusta”, ma non anche una
lesione alla spalla.
Resisteva la difesa attorea chiedendo l’ammissione di
prova testimoniale in ordine alla posizione assunta dell’attrice al momento
dell’impatto: ella si trovava alla guida del mezzo, con la cintura di sicurezza
allacciata sporta in avanti per verificare l’eventuale sopraggiungere di
veicoli e con la mano destra appoggiata sul cambio”: da questa posizione di partenza,
è evidente, tutto il peso del corpo risultava sbilanciato in avanti sulla
spalla destra che, a seguito dell’urto, ha fatto da leva.
Ciò spiega perché questa zona è stata maggiormente
interessata dalle conseguente del sinistro.
Ammessa la prova, il teste confermava la circostanza.
Alla luce di ciò, si chiedeva quindi che, nella
formulazione del quesito medico-legale, il Giudice indicasse, tra i parametri
da valutarsi a cura del nominando CTU, anche la posizione assunta dal
conducente del veicolo tamponato al momento dell’urto.
Dalla relazione peritale emergeva che, alla luce
della deposizione testimoniale e delle documentazione in atti, il trauma da
contraccolpo alla spalla destra risulta compatibile con la dinamica riferita,
non essendo escludibile a priori che la lesione alla spalla destra si possa
essere manifestata inizialmente in occasione del sinistro stradale subito, a
nulla valendo che l’attrice si fosse recata al PS solo alcuni giorni dopo
l’impatto e che in detta sede fosse stata diagnosticata la sola distorsione del
rachide.
Su queste premesse, il Giudice ha accolto la domanda
di risarcimento, liquidando il danno in base delle risultanze peritali.
(Da Newsletter di Altalex del
14.5.2012. Nota di Marta Buffoni)