Il giudizio di probabilità logica sull’effetto
salvifico delle condotte omesse è rapportato alle specifiche contingenze
dell’occorso. E’ quanto si evince dalla sentenza n. 14930/2012.
Il caso. La Corte di Cassazione ha
rigettato il ricorso di un medico condannato per omicidio colposo a causa di un
approccio terapeutico e diagnostico negligente ed erroneo che aveva portato
alla morte di un paziente. Il camice bianco, dopo ben due visite compiute in
una settimana, aveva escluso che i persistenti dolori al petto riferiti fossero
determinati da problemi cardiaci e per contro aveva diagnosticato una gastrite
e problematiche ansiose, ritenendo superflua una più approfondita visita
ospedaliera. Il medesimo giorno della seconda visita, a causa di un
peggioramento delle condizioni, il paziente si era recato in ospedale dove
l’acutizzarsi dell’infarto, in atto da giorni, lo portò alla morte. Nel ricorso
il medico lamenta l’impossibilità, in assenza di autopsia, di identificare le
patologie tra la prima e la secondo visita e la mancata considerazione da parte
dei giudici di merito delle valutazioni peritali che non avevano riscontrato
errori professionali nelle visite domiciliari.
Il giudizio di
legittimità. In realtà, sostiene la S.C., tutti gli elementi, le testimonianze e le
diagnosi degli ospedalieri convergono senza alcuna incoerenza sulla grave
mancanza del medico di famiglia che, oltretutto, aveva sì consigliato una
visita cardiologica ma non con urgenza bensì rinviabile alla settimana
seguente. Se ne inferisce una grave imprudenza concretatasi nel non valutare i
sintomi chiaramente indicativi di una grave patologia cardiaca. «Tale
apprezzamento è logicamente appropriato e vale a collocare correttamente
l’indagine eziologica nella cornice condizionalistica della causalità omissiva;
sicché il giudizio di probabilità logica sull’effetto salvifico delle condotte
omesse è rapportato alle specifiche contingenze dell’occorso e conduce a ritenere ragionevolmente dimostrata la
risolutività di una condotta conforme alla leges artis».
(Da avvocati.it
del 25.5.2012)