Cass. Civ. Sez. Tributaria, sent. 11.5.2012 n° 7344
L’elenco degli atti che possono essere impugnati in
commissione tributaria non è più esaustivo.
Il contribuente ha la possibilità di contestare
qualsiasi decisione della pubblica amministrazione, che abbia risvolti fiscali;
come, ad esempio, la comunicazione di irregolarità.
Così hanno precisato i giudici della Cassazione,
nella sezione tributaria, con la sentenza 11 maggio 2012, n. 7344.
L’Agenzia delle Entrate aveva, invece, già espresso
il principio secondo cui gli avvisi bonari non sono impugnabili, in quanto
(cfr. Risoluzione n. 110/E del 22 ottobre 2010) non contengono una pretesa
tributaria definita, ma sono solo un semplice invito a fornire chiarimenti in
via preventiva.
Come già precedente giurisprudenza sul tema aveva
evidenziato (cfr. Cass. 21045/2007) l’elencazione degli atti impugnabili
dinanzi al giudice tributario non esclude l’impugnabilità di atti non compresi
nel novero ma, comunque, contenenti la manifestazione di una compiuta pretesa
tributaria.
Nella fattispecie in commento la Cassazione ha dato
ragione ad una banca cui era stata notificata una comunicazione di irregolarità
concernente l’imposta regionale sulle attività produttive; l’istituto aveva,
quindi, impugnato l’atto, ma la commissione tributaria (provinciale e
regionale) aveva ritenuto l’azione inammissibile, poiché “quel tipo di attività
del fisco non è contenuta nell'elenco contenuto nell'articolo 19 D. Lgs.
546/1992”.
Tale tesi, però, è stata puntualmente smentita dai
giudici di legittimità, secondo cui sono “ricorribili” tutti gli atti che
portano nella sfera di conoscenza del contribuente una pretesa fiscale.
(Da
Altalex del 24.5.2012. Nota di Manuela Rinaldi)