Da domani al 16 Giugno l’OUA ha indetto lo sciopero bianco per la
riforma con legge della professione forense, per una equilibrata e non
demolitoria revisione della geografia giudiziaria, per l’abrogazione della
obbligatorietà della mediaconciliazione.
Mentre l’Ordine di Catania ha indetto per oggi un’assemblea per
deliberare
se e come attuarlo, di seguito pubblichiamo di nuovo le
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLO
SCIOPERO BIANCO
• Non
curare personalmente la verbalizzazione nelle cause civili ma richiedere al
Giudice autorizzazione a dettare le proprie deduzioni in udienza (art. 84 co. 3
disp. att. c.p.c.), chiedendo che la verbalizzazione sia effettuata dal Cancelliere
a ciò appositamente designato (art. 57 c.p.c.), o personalmente dal Giudice;
• non
curare la stesura di atti o provvedimenti di competenza e/o a sottoscrizione
del Magistrato o del Cancelliere, in particolare evitando di redigerne e/o di
predisporne il testo;
• chiedere
il puntuale e rigoroso rispetto delle norme di procedura che disciplinano la
trattazione delle udienze, pretendendo in particolare che l’udienza di fronte
al Giudice Istruttore si svolga in forma non pubblica (art. 84 disp. att. c.p.c.)
e con le modalità previste, e quindi con chiamata singola e solo alla presenza
delle parti e dei loro difensori;
• chiedere
(anche tramite il competente Consiglio dell’Ordine) in ossequio all’art. 83
disp. att. c.p.c., che i Giudici fissino preventivamente all’inizio
dell’udienza l’ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle
per le quali sono stati abbreviati i termini e negli altri casi di legge;
• non
fornire strumenti, materiale cartaceo o di cancelleria di sorta agli Uffici Giudiziari,
neppure se richiesto, né al momento dell’iscrizione a ruolo della causa né
durante lo svolgimento della stessa;
• non
sostituirsi ai commessi e/o al personale di cancelleria per lo svolgimento di
alcuna attività e in particolare non curare personalmente né tramite propri
incaricati il prelievo dei fascicoli dalle Cancellerie e l’effettuazione delle
fotocopie, pretendendo invece che queste gli vengano rilasciate dalla
Cancelleria nei termini previsti, e comunque in tempi idonei a non costituire
ostacolo allo svolgimento del mandato difensivo, dietro pagamento dei relativi
diritti (art. 58 c.p.c.), segnalando eventuali inadempimenti occorsi al
Consiglio dell’Ordine e, ove occorra, alla Procura;
• non
prendere visione di provvedimenti adottati dal Giudice, pretendendo che gli
stessi gli vengano comunicati come per legge a mezzo Ufficiale Giudiziario o
forma equivalente;
• pretendere
dagli Ufficiali Giudiziari il rilascio di idonea ricevuta all’atto della
richiesta e del pagamento di notifiche, pignoramenti, ecc.