Con la circolare interpretativa n. 10 dell'11 maggio
2012, il Ministero della Giustizia, dipartimento per gli affari di giustizia, è
intervenuto a far chiarezza in materia di contributo unificato dopo le
modifiche apportate dal decreto n. 98/2011 e dalla legge n. 138/2011.
Lavoro. L’introduzione del contributo
unificato per le controversie in materia di previdenza ed assistenza
obbligatorie ed in quelle individuali di lavoro e concernenti rapporti di
pubblico impiego è prevista dall’art. 9, comma 1-bis, Testo Unico sulle Spese
di Giustizia, introdotto dall’art. 37, comma 6, d.l. n. 98/2011 (convertito
nella legge n. 111/2011). Per questi procedimenti è prevista una soglia comune
di esenzione soggettiva pari a 3 volte il reddito di accesso al gratuito
patrocinio: 10.628,16 x 3 = 31.884,48 euro.
Esecuzione. L’esenzione vale anche per i
procedimenti relativi all’esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze e
ordinanze emesse nei giudizi di lavoro, nonché per quelli relativi al recupero
crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato
preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. La circolare, comunque,
specifica che l’esenzione riguarda solo le persone fisiche.
Giudizio di
legittimità. Per quel che riguarda i procedimenti per decreto ingiuntivo
e opposizione a decreto ingiuntivo il contributo è ridotto alla metà, mentre
«per i giudizi instaurati dinanzi alla Suprema Corte in materia di previdenza
ed assistenza obbligatoria e per i procedimenti in materia di lavoro o di
pubblico impiego, vi è una precisa deroga all’esenzione per reddito applicabile
negli altri gradi di giudizio». Di conseguenza – si legge nella circolare–
«dinanzi alla Suprema Corte si applicherà il contributo unificato previsto
dall’art. 13, comma 1, d.p.r. n. 115/2002 escludendo, altresì, la ulteriore
riduzione di cui al successivo comma 3, del medesimo articolo 13». E ancora.
Separazione e
divorzio. L’anticipazione forfettaria di 8 euro (art. 30 d.p.r. n. 115/2002) è
esclusa per i procedimenti di separazione e di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, sia in sede consensuale che contenziosa. La legge n. 111/2011
ha voluto introdurre il solo contributo unificato in materia e, pertanto, non
devono ritenersi soggetti all’anticipazione degli 8 euro «tutti quei procedimenti
disciplinati da norme speciali, non abrogate dal d.p.r. n. 115/2002, per i
quali è prevista in maniera chiara e non equivoca l’esenzione da ogni tipo di
tributo e spesa». Ciò vale «per le procedure esecutive e cautelari dirette ad
ottenere la corresponsione o la revocazione degli assegni».
Fallimento. Infine, per il reclamo promosso
avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è previsto l’aumento del 50%.
(Da
avvocati.it del 25.5.2012)