sabato 26 maggio 2012

Interpretato il contributo unificato


Con la circolare interpretativa n. 10 dell'11 maggio 2012, il Ministero della Giustizia, dipartimento per gli affari di giustizia, è intervenuto a far chiarezza in materia di contributo unificato dopo le modifiche apportate dal decreto n. 98/2011 e dalla legge n. 138/2011.

Lavoro. L’introduzione del contributo unificato per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ed in quelle individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego è prevista dall’art. 9, comma 1-bis, Testo Unico sulle Spese di Giustizia, introdotto dall’art. 37, comma 6, d.l. n. 98/2011 (convertito nella legge n. 111/2011). Per questi procedimenti è prevista una soglia comune di esenzione soggettiva pari a 3 volte il reddito di accesso al gratuito patrocinio: 10.628,16 x 3 = 31.884,48 euro.

Esecuzione. L’esenzione vale anche per i procedimenti relativi all’esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze e ordinanze emesse nei giudizi di lavoro, nonché per quelli relativi al recupero crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. La circolare, comunque, specifica che l’esenzione riguarda solo le persone fisiche.

Giudizio di legittimità. Per quel che riguarda i procedimenti per decreto ingiuntivo e opposizione a decreto ingiuntivo il contributo è ridotto alla metà, mentre «per i giudizi instaurati dinanzi alla Suprema Corte in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria e per i procedimenti in materia di lavoro o di pubblico impiego, vi è una precisa deroga all’esenzione per reddito applicabile negli altri gradi di giudizio». Di conseguenza – si legge nella circolare– «dinanzi alla Suprema Corte si applicherà il contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1, d.p.r. n. 115/2002 escludendo, altresì, la ulteriore riduzione di cui al successivo comma 3, del medesimo articolo 13». E ancora.

Separazione e divorzio. L’anticipazione forfettaria di 8 euro (art. 30 d.p.r. n. 115/2002) è esclusa per i procedimenti di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia in sede consensuale che contenziosa. La legge n. 111/2011 ha voluto introdurre il solo contributo unificato in materia e, pertanto, non devono ritenersi soggetti all’anticipazione degli 8 euro «tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal d.p.r. n. 115/2002, per i quali è prevista in maniera chiara e non equivoca l’esenzione da ogni tipo di tributo e spesa». Ciò vale «per le procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revocazione degli assegni».

Fallimento. Infine, per il reclamo promosso avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è previsto l’aumento del 50%.

(Da avvocati.it del 25.5.2012)