Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 4818 del 26.3.2012
L'azione di indebito arricchimento nei confronti
della pubblica amministrazione differisce da quella ordinaria in quanto non è
sufficiente il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione
vantaggiosa per l'ente pubblico, che deve essere provato dall'attore, ma è
necessario che l'ente abbia riconosciuto l'utilità dell'opera o della
prestazione in maniera esplicita, con atto formale, ovvero in modo implicito.
Il riconoscimento implicito, a differenza di quello esplicito, che deve essere
adottato dagli organi deliberativi dell'ente, può promanare anche dagli organi
rappresentativi dell'ente pubblico.
Esso tuttavia presuppone pur sempre o atti formali
degli organi deliberativi ovvero comportamenti, quali la consapevole
utilizzazione della prestazione o dell'opera, posti in essere, senza il
rispetto delle prescritte formalità, dagli organi rappresentativi, dai quali si
possa desumere inequivocamente e con certezza un effettivo giudizio positivo
circa il vantaggio o l'utilità dell'opera o della prestazione eseguita dal
privato.
Ai fini del riconoscimento implicito sono invece
ininfluenti la semplice conoscenza dell'esecuzione dell'opera o della prestazione,
acquisita dalla pubblica amministrazione in un momento successivo, ovvero la
consapevole tolleranza dell'altrui apporto vantaggioso, trattandosi di elementi
non casualmente collegati ad un comportamento del sindaco idoneo a mettere a
disposizione dell'ente la prestazione o l'opera e a manifestare con fatti
concludenti e univoci il riconoscimento della loro utilità.