Se la conflittualità tra i due coniugi non si
mantiene nei «limiti di un tollerabile disagio per la prole» ma si concretizza
in modo da «alterare e porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo
psico-fisico dei figli», è nel «superiore interesse» della minore che
l’affidamento condiviso vada azzerato. Lo sottolinea la Cassazione, nella
sentenza 5108/2012.
Il caso. Senza successo un ex marito ha
protestato innanzi alla Suprema Corte contro l'affido esclusivo della figlia
dato alla moglie e deciso dal Tribunale di Roma e dalla Corte di Appello. In
seguito alla consulenza disposta dal giudice, su ricorso della ex moglie, era
emerso che la bambina subiva "una serie di pressioni e tensioni
eccessive", in quanto i genitori "non parlandosi tra loro, decidevano
autonomamente le attività della figlia, costretta a fare due turni a scuola,
due diverse attività sportive e persino due diete alimentari". Questa situazione,
"era vissuta molto male dalla bambina, in quanto fonte di confusione e di
alterazione della sua condizione psicologica". Tra i motivi che
provocavano malessere, anche il fatto che il padre - che versava per la figlia
150 euro al mese - aveva dovuto lasciare la casa coniugale alla ex moglie e
viveva ospite di parenti e amici dove portava Giada nei giorni in cui la
bambina stava con lui. Dalla consulenza era emerso il "disagio" della
minore per questo "andare in giro" al quale era "costretto"
il padre. La bambina aveva spiegato che dopo la scuola e lo sport desiderava
tornarsene a casa sua, dalla madre, dove c'era un "ambiente più gradito e
accogliente". Inoltre il rapporto con il padre risentiva della
"scarsa flessibilità" di Marco e della "ostilità" che
nutriva per Silvana.
Il giudizio di
legittimità. Di fronte a rapporti così dissestati la Cassazione ha affermato
che: “il tasso fisiologico di conflittualità che "spesso connota" le
separazioni "non preclude" l'affido condiviso", purchè "si
mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole". Un tasso
elevato di dissidio, invece, "assume connotati ostativi all'affido
condiviso quando si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio
pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli pregiudicando il loro
superiore interesse".Confermata,dunque, l'affidamento della bambina alla
madre che, siccome si trasferirà, perde la casa coniugale.
(Da
avvocati.it del 4.5.2012)