Con la recente sentenza n. 4679/2012 la Suprema Corte di
Cassazione torna sull’annosa questione dei soggetti legittimati a ricevere gli
atti tributari in luogo del legittimo destinatario, confermando una linea invero
già consolidata.
Il caso affrontato era quello di una persona cui
erano stati notificati una serie di avvisi di accertamento, mediante consegna
degli atti non a lei personalmente ma a una parente, non legata al destinatario
da un vincolo di convivenza.
Oggetto dell’esame della Corte è stato, quindi,
l’art. 139 c.p.c. che al comma 2 ammette la consegna degli atti anche a
“persona di famiglia”, dovendosi considerare tali soggetti del tutto “idonei a
curar[e] la sollecita consegna al destinatario [dell’atto notificando], in
forza della solidarietà connessa con detti vincoli e del dovere giuridico
conseguente all’accettazione della notifica” (Cass.Civ. SS.UU. n. 250/1999).
Sebbene tale considerazione sia assolutamente
ragionevole e possa facilmente riscontrare sia le esigenze del destinatario
all’effettiva ricezione dell’atto che quelle del mittente alla prosecuzione
dell’iter processione/esecutivo, il vero punto dolente è legato ai famigliari
non conviventi, i quali, proprio per l’occasionalità del contatto con il
destinatario, potrebbero non fornire quelle garanzie di consegna che stanno
alla base della conoscenza legale degli atti.
Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza si è più volte
espressa nel senso della non decisiva rilevanza del requisito della convivenza
-non espressamente menzionato dall’art. 139 c.p.c.-, risultando sufficiente
l’esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la
presunzione che la «persona di famiglia» consegnerà l’atto al destinatario”
(Cass. Civ. sent. 23368/2006; nello stesso senso, ad esempio, Cass. Civ. ord.
21362/2010 e Cass. Civ. sent. 9590/2010).
Tale indirizzo è stato da ultimo confermato anche
dalla sentenza in commento, la quale si è rifatta esplicitamente proprio al
passo appena citato.
Sebbene tale linea interpretativa sia sicuramente
difficile da scalfire, occorre però evidenziare che la stessa sentenza n.
4672/2012 lascia aperta la porta alla possibilità che insorgano situazioni tali
da escludere la validità della notifica anche se l’atto è consegnato secondo le
descritte modalità. Infatti, non è in linea di principio possibile escludere
che l’atto consegnato a un famigliare non convivente non sia poi effettivamente
consegnato al legittimo destinatario.
In tali casi, quest’ultimo, per ottenere la
declaratoria di nullità della notifica, il notificatario dovrà provare “il
carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa
propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del
familiare medesimo”.
Diego
Conte (da diritto.it del 10.5.2012)