Cass.
Civ., sez. II, sent. 17.12.2013 n° 28202
Con
la sentenza 17 dicembre 2013, n. 28202 la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione interviene in materia di difetti di costruzione dell’immobile,
spostandone in un certo senso i termini per la denuncia. Infatti, secondo gli
Ermellini, l’identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti
da cui possa individuarsi la scoperta del vizio della costruzione ai fini del
computo dei termini deve essere effettuato con riguardo tanto alla gravità dei
vizi quanto al collegamento causale di essi con l’attività espletata. In questo
modo, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza
azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi
infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del termine,
dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari
anteriori, solo al momento dell’acquisizione di idonei accertamenti tecnici.
Nel
caso di specie, il giudice di prime cure, accogliendo la domanda dei
proprietari di appartamenti di uno stabile, condannava la società costruttrice
per gravi vizi nell’esecuzione. Successivamente, in sede di appello, i giudici
dichiaravano cessata la materia del contendere tra la società e gli appellati
per un intervenuto accordo, rigettando l’appello del direttore dei lavori sul
presupposto che la prima decisione non meritasse censura. In seguito viene
proposto ricorso per cassazione sulla base di vari motivi di doglianza, tra i
quali emerge la contestazione della qualificazione di gravi difetti di
costruzione e sulla posizione del direttore dei lavori. In realtà – come si è
visto poco sopra - per i giudici di Piazza Cavour non si rilevano vizi
motivazionali all’interno della sentenza impugnata. Quest’ultima aveva dedotto
la gravità dei difetti sulla scorta della CTU, definendoli difetti strutturali,
la cui eliminazione avrebbe comportato la demolizione e ricostruzione dei solai
con un intervento costoso e disagevole.
I
giudici della Cassazione ricordano che per giurisprudenza costante il termine
di un anno per la denunzia non coincide con la manifestazione esteriore bensì
con il momento in cui il danneggiato acquisisce un apprezzabile grado di
conoscenza non solo dell’entità ma soprattutto delle cause tecniche al fine di
individuare la responsabilità. Risulta pertanto del tutto tempestiva la
denunzia successiva ad una CTU che accerti il vizio. Per questo motivo – si
legge nella sentenza -, nell'ipotesi di gravi vizi la cui entità e le cui cause
abbiano rese necessarie indagini tecniche, è consequenziale ritenere che una
denunzia di gravi vizi possa implicare un'idonea ammissione di valida scoperta
degli stessi tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine ed,
a maggior ragione, tale da far supporre una conoscenza dei difetti di tanto
antecedente da implicare la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati
accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara
individuazione ed imputazione delle loro cause, per l'un effetto, alla data
della denunzia e, per l'altro, a data ad essa convenientemente anteriore.
In
conclusione, secondo la
Cassazione, ciò non significa,che il ricorso ad un accertamento
tecnico possa giovare al danneggiato quale escamotage al fine essere rimesso in
termini quando dell'entità e delle cause dei vizi avesse già avuta idonea
conoscenza, ma solo che compete al giudice del merito accertare se la
conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse stata tale da consentire una
loro consapevole denunzia prima ed una non azzardata iniziativa giudiziale poi,
anche in epoca precedente, pur senza l'ulteriore supporto del parere d'un
perito.
Da
qui il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese.
(Da Altalex del
7.3.2014. Nota di Alessandro Ferretti)