Compensi dimezzati per domande
inammissibili.
Somma unica per l'incarico a più soci.
Incremento del 20% per ogni ulteriore
imputato
nella stessa posizione processuale
Perché
siano operativi, adesso, manca solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il ministro della Giustizia ha infatti nella serata di ieri emanato il
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione di avvocato, dando tempestiva attuazione alla nuova
legge forense del 31 dicembre 2012. Le modifiche hanno riguardato
essenzialmente l'armonizzazione al decreto ministeriale n. 140 del 2012, che
riguarda i compensi di tutti gli altri professionisti. ''L'emanazione del
regolamento - ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando - è il frutto
di un costruttivo confronto con il Consiglio Nazionale Forense che, in
particolare, ha visto recepire da parte del ministero la richiesta di una piu' precisa
quantificazione delle spese generali e la valorizzazione di ogni specifica
attività dell'avvocato, sia sotto il profilo giudiziale che sotto quello della
composizione stragiudiziale delle controversie. Come ho annunciato nei positivi
incontri che si sono tenuti nei giorni scorsi è mia intenzione promuovere un
Tavolo di lavoro che affronti in modo organico il tema dell'essenziale ruolo
dell'avvocatura nel sistema giustizia. Al contempo - ha concluso il
Guardasigilli - ribadisco l'intenzione di promuovere un serrato confronto tra
tutti i soggetti della giurisdizione per quanto attiene la riforma del processo
civile'. Il Cnf esprime grande soddisfazione per la firma del nuovo decreto
ministeriale che aggiorna i parametri forensi, cioè i valori di riferimento per
la liquidazione da parte del giudice dei compensi dei legali o per la loro
determinazione in caso di disaccordo tra avvocato e cliente. La firma del
Ministro della Giustizia, che ha dato seguito a quanto assicurato nell’incontro
istituzionale con il Cnf lo scorso 5 marzo, conclude un iter iniziato a maggio
2013 che il CNF ha promosso e seguito passo per passo in una interlocuzione
istituzionale costante con il Ministero.
Il decreto, in attuazione della legge professionale forense, conferma in
massima parte la proposta avanzata ai termini di legge dal Consiglio Nazionale
Forense nel maggio 2013. E finalmente archivia il decreto ministeriale
140/2014, che non solo aveva perpetrato una riduzione consistente dei valori
medi, già fermi al 2004, con violazione del principio della dignità dei
compensi; ma non garantiva neanche quella completezza e semplicità di lettura
che il mercato richiede. Il Cnf accoglie
positivamente quanto si legge nel Comunicato stampa del Ministro Orlando che ha
dichiarato di aver accolto alcune ulteriori richieste di modifica del Cnf come
“una più precisa quantificazione delle spese generali e la valorizzazione di
ogni specifica attività dell'avvocato, sia sotto il profilo giudiziale che
sotto quello della composizione stragiudiziale delle controversie”. Un giudizio più articolato si potrà fornire
una volta letto attentamente il testo del decreto ministeriale. Il nuovo sistema progettato dal Cnf e confermato
dal Ministero garantisce la prevedibilità dei costi legali, in modo che cittadini
e imprese possano valutare economicamente i costi/benefici della prestazione
professionale. Contribuisce inoltre alla celerità dei processi in quanto il
calcolo dei costi della prestazione è completamente svincolato dal numero di
atti legali compiuti durante il giudizio. E non solo. Favorisce la
conciliazione della controversie, con evidente e positivo effetto deflattivo
del carico presso i tribunali Il risultato raggiunto, come sottolinea lo stesso
Ministero, è in linea con la legislazione comunitaria e non intralcia, anzi
favorisce, il “corretto funzionamento concorrenziale del mercato senza incidere
negativamente sulla competitività del Paese”.
Il primo criterio infatti per la determinazione del compenso a fronte di
servizi legali sarà sempre pattuito liberamente tra avvocato e cliente. Il Cnf considera la firma del decreto da
parte del Guardasigilli un traguardo importante di un lavoro iniziato a maggio
2013 con la proposta avanzata dal Consiglio al Ministero e proseguito con
determinazione per ristabilire quella equità e correttezza che si erano persi
con il decreto 140/2012 e con il suo sistematico ed ingiustificato abbattimento
dei compensi. Una situazione altamente mortificante del valore della
prestazione professionale degli avvocati, che peraltro neanche le proposte di
miglioramento circolate nel 2013 avrebbero eliminato. Per il presidente
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, Nicola Marino, si tratta di “un
provvedimento atteso da oltre un anno, una buona notizia in una fase di grave crisi
economica e disagio per la categoria: il regolamento vigente era assolutamente
offensivo per la dignità e la professionalità degli avvocati. I parametri –
ricorda il presidente Oua – sono un importante riferimento per regolare la
liquidazione dei compensi per l’attività stragiudiziale e nei processi, o in
caso di mancato accordo tra cliente e legale. Quindi, un tassello non
secondario per l’attività professionale forense. Il ministro ha rispettato un impegno frutto
dell’incontro della scorsa settimana con l’Oua, il che è profondamente positivo
– conclude Marino – . Da sottolineare anche quanto fatto dal Parlamento con i
pareri licenziati le scorse settimane, con alcune modifiche migliorative per
tutelare la categoria. Tutto ciò grazie alle manifestazioni del 20 febbraio,
del corteo e del presidio a Montecitorio, ma anche della capacità di proposta
unitaria dell’avvocatura tutta, a livello politico, istituzionale, ordinistico
e associativo. Ora è il momento di mantenere questa unità anche sulla riforma della
giustizia: l’Oua è pronta a collaborare da subito con gli altri soggetti della
giurisdizione, come ha indicato lo stesso Guardasigilli nella sua nota di
oggi”. Soddisfatti anche i giovani
avvocati. “È con piacere che accogliamo la notizia dell’approvazione dei nuovi
parametri da parte del Ministro Orlando - dice la presidente dell'Aiga,
Nicoletta Giorgi - ma quello che più viene apprezzato è il cambiamento di
approccio e di metodo che, dalla sua nomina, sta mostrando di avere. Approvare
i parametri non è stato solo un gesto di rispetto dell’Avvocatura ma anche dei
cittadini, che potranno avere riconosciuta la tutela dei loro diritti anche
nella liquidazione delle spese del giudizio. La loro estrema riduzione nelle
previsioni del DM 140/12 poteva infatti sollecitare attivazioni di cause al
solo scopo dilatorio vanificando ogni fine di giustizia. Questo il commento
della, alla notizia dell'emanazione da parte del Ministro della Giustizia del
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione di avvocato, in attuazione alla nuova legge forense
del 31 dicembre 2012. Ora – aggiunge - è tempo di iniziare un serio confronto
per la riforma del sistema giustizia, senza timore di prendere scelte
coraggiose e innovative che incidano sui tempi e sulla qualità dei
provvedimenti. Invitiamo fin d’ora il Ministro a rivedere l’organizzazione dei
Tribunali oltre che la struttura del processo e a considerare l’implementazione
di strumenti alternativi alla giurisdizione ordinaria e a fare in modo che il
Processo Civile Telematico non tradisca la data del 30 giugno prossimo. L’AIGA,
che da subito si è messa a disposizione per discutere della riforma della
giustizia, sta già preparando i lavori per la Prima Conferenza
sull’Ordinamento Giudiziario che si terrà a Parma nei giorni 9-10 maggio 2014”.
Il nuovo decreto in sintesi.
Il
regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei
compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso
non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata
determinazione consensuale, comprese le ipotesi di liquidazione oltre di
prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla
legge Il decreto si compone di una parte normativa (per il civile, penale e
stragiudiziale), e di tabelle parametriche che per il civile corrispondono
ciascuna al tipo di procedimento/giudizio (comprese la materia stragiudiziale,
la mediazione, le procedure concorsuali, quelle arbitrali, i giudizi
amministrativi e tributari, i processi davanti alle giurisdizioni superiori) e
una per il penale. Gli scaglioni di valore, diversamente dal dm 140/12, sono
corrispondenti a quelli previsti dal ministero della giustizia per la
determinazione del contributo unificato, con una semplificazione evidente per
gli operatori. Ciascuna tabella parametrica è poi divisa per fasi (da quella di
studio a quella decisionale). All'interno i parametri sono indicati con una
somma fissa che il giudice potrà innalzare fino all'80 per cento o ridurre fino
al 50 per cento motivando lo scostamento. E ciò sia nel civile sia nel penale.
Difesa "seriale"
Oltre
al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole
prestazioni, all'avvocato è dovuta una somma per rimborso spese forfettarie di
regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione (il
tutto in ogni caso, anche in caso di determinazione contrattuale, e fermo
restando quanto previsto materia di rimborso spese per trasferta). Occhio alla
responsabilità processuale: se si configura la responsabilità ex articolo 96
del codice di procedura civile, ma anche nei casi d'inammissibilità o
improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto
all'avvocato del soccombente è ridotto del 50 per cento rispetto a quello
altrimenti liquidabile: il taglio avviene di regola quando concorrono gravi ed
eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Quando
l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione
consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di
regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile
per l'assistenza di un solo soggetto. Se l'incarico professionale è conferito a
una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo
professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci. Veniamo al
penale: qualora l'avvocato assista più soggetti che si trovano nella stessa
posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per
ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo
di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci,
fino a un massimo di venti. Non resta ora che attendere la pubblicazione in
Gazzetta.
Luigi Berliri (da
Mondoprofessionisti dell’11.3.2014)