La
questione relativa alla legittimazione attiva all'esercizio dell'azione civile,
tesa al risarcimento del danno, nel processo penale (ovvero, la costituzione di
parte civile) è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza in ordine alla
titolarità di esercitare detta azione risarcitoria da parte di sostituti del
procuratore speciale, nominato dalla persona offesa ai sensi dell'art. 122
c.p.p.
Si
tratta, invero, di una problematica piuttosto delicata poiché la facoltà del
procuratore speciale di avvalersi di eventuali sostituti, nelle costituzioni di
parte civile in sede penale, ove considerata inammissibile, ha la conseguenza
di privare il medesimo del potere di costituirsi per ottenere il risarcimento
del danno in nome della persona offesa, incidendo perciò negativamente sulla
concreta possibilità della stessa di esercitare il proprio diritto di difesa
costituzionalmente garantito dall'art. 24.
La legittimazione attiva
È
principio indiscusso che la legittimazione attiva per esercitare l'azione
civile nel processo penale, al fine di ottenere il risarcimento del danno
conseguente al reato, sussiste, ex art.
74
c.p.p., in capo alla persona offesa (ovvero ai suoi successori universali) che
può esercitarla direttamente, comparendo all'udienza in cui va effettuata la
costituzione di parte civile, oppure a mezzo di procuratore speciale abilitato
a costituirsi, in nome e per conto della stessa, con le modalità prescritte
dagli artt. 76, 78 e 122 del codice di rito.
Da
ciò consegue che la titolarità della legittimazione attiva a costituirsi parte
civile non compete agli eventuali sostituti del procuratore speciale. Per parte
della dottrina, è la stessa ratio, sottesa all'istituto della procura speciale
ex art. 122 c.p.p., a costituire un limite alla possibilità di delega dei
poteri di rappresentanza sostanziale conferiti con detta procura, nel senso di
escludere totalmente tale facoltà o di condizionarne l'esercizio. Volendo qualificare,
infatti, l'istituto della procura speciale come negozio unilaterale recettizio
fondato sull'intuitus personae (ossia sul fatto che la persona offesa, in
ragione della fiducia nutrita nei riguardi del procuratore speciale decida di
conferirgli il potere di compiere atti sostanziali che producono effetti
direttamente nella sua sfera giuridica), una "subdelega", salvo che
non sia preventivamente e specificamente indicato il nominativo degli eventuali
sostituti, sarebbe ipotesi non ricadente nella stessa configurazione
strutturale e ontologica dell'istituto.
Delegabilità dei poteri processuali e
sostanziali
La
mancanza di legittimazione attiva a costituirsi parte civile nel processo
penale da parte del sostituto processuale del procuratore speciale è principio
pacifico e consolidato in giurisprudenza, poiché l'eventuale sostituto, in
assenza di apposita procura, è considerato "vicario del difensore ma non
del procuratore speciale" in virtù dell'assunto che sono delegabili le
attività defensionali e non anche i poteri di natura sostanziale.
Sul
punto la giurisprudenza è concorde, infatti, nel ritenere che al sostituto del
difensore competa "l'esercizio dei poteri rientranti nell'ambito del
mandato alle liti e non spetta l'esercizio di quei poteri di natura sostanziale
o processuale, che la parte del processo può attribuire al proprio difensore
con procura speciale".
Ne
deriva che all'udienza, la manifestazione della volontà va resa dalla parte
personalmente o dal procuratore speciale, mentre al sostituto del difensore
della persona offesa, sebbene lo stesso depositi un atto a firma del
procuratore, "non spetta il potere di costituzione di parte civile, che la
persona offesa o il danneggiato possono delegare ad un terzo o al difensore con
apposita procura, eventualmente contenuta nello stesso atto con cui è
rilasciato il mandato alle liti" (Cass. n. 22601/2005; n. 2848/2011),
poichè "la sostituzione opera per le attività defensionali e non per
quelle di procuratore speciale incaricato di costituirsi parte civile
all'udienza" (Cass. n. 2848/2012).
La "sanatoria"
Il
difetto di validità della costituzione di parte civile, laddove fatta in
udienza da parte di un sostituto processuale, privo di legittimazione, e non
già dal procuratore speciale regolarmente incaricato, può essere sanato,
secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza, dalla presenza all'udienza
stessa della persona offesa, poiché in tal caso la costituzione di parte civile
deve ritenersi effettuata direttamente dal titolare del relativo diritto (Cass.
n. 13699/2006; Cass. n. 19548/2010).
Analogamente,
la giurisprudenza ha considerato sanabile la costituzione di parte civile da
parte del sostituto processuale, quando la procura speciale, conferita dalla
persona offesa ex art. 122 c.p.p., preveda espressamente la facoltà per il
procuratore di avvalersi di sostituti, ancorché non individuati, anche in
funzione dell'esperimento dell'azione civile nel processo penale, tesa ad
ottenere il risarcimento del danno patito dalla persona offesa (Cass. n. 11954/2005).
La costituzione fuori udienza
È
da ritenersi, altresì, pacifico, secondo l'univoca interpretazione delle
formalità previste dall'art. 78 c.p.p., che, ove la dichiarazione di
costituzione di parte civile da parte del procuratore speciale, anziché essere
depositata in cancelleria o presentata in udienza, venga regolarmente
notificata alle parti, il sostituto processuale è legittimato a partecipare in
luogo del procuratore speciale all'udienza.
In
tal caso, infatti, ai sensi dell'art. 78, 2° comma, c.p.p., le formalità della
costituzione si intendono come già avvenute, poiché la stessa presentata
"fuori udienza" e regolarmente notificata alle altre parti
"produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la
notificazione".
(Da studiocataldi.it)