Cass.
Pen., sez. I, sent. 5.2.2014 n° 5719
Anche
la bomboletta spray a contenuto urticante è da annoverare tra le armi comuni da
sparo. E' quanto emerge dalla sentenza 5
febbraio 2014, n. 5719 della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il
caso vedeva un uomo essere condannato per il reato di porto e detenzione
illegale di alcune bombolette spray marca "American Style Nato Super
Paralisant" contenenti una soluzione irritante-lacrimogena, in genere in
dotazione alle forze di polizia per il controllo dell'ordine pubblico, a base
di orto-clorobenziliden-malonitrile e ricorrere per Cassazione lamentando vizio
di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato (da definirsi
ex art. 4 della L n. 110 del 1975), posto che la destinazione naturale del
prodotto è costituita dalla difesa personale e stante la ridottissima
potenzialità offensiva dell'oggetto.
Sul
punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "integra il reato
previsto dall'art. 4 L.
2 ottobre 1967, n. 895 e succ. mod., il porto in luogo pubblico di una
bomboletta spray contenente gas urticante idoneo a provocare irritazione degli
occhi, sia pure reversibile in un breve tempo, in quanto idonea ad arrecare
offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da
sparo da cui all'art. 2, L.
n. 110 del 1975" (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 11753 del 28 febbraio 2012,
rv. 252261). Già in tal senso anche Cass. pen., Sez. I, sent. n. 6106 del 13
gennaio 2009, rv. 243349, secondo la quale: "La bomboletta spray
contenente sostanza urticante è compresa tra gli aggressivi chimici il cui
porto illegale costituisce reato ai sensi della legge 2 ottobre 1967 n.
895".
(Da Altalex del
13.2.2014. Nota di Simone Marani)