Cass., sent. 23.1.2014, n. 1365
Nel
caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei
conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo
dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria
dall'articolo 2054, comma 2, codice civile, nonchè dall'onere di provare di
avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma, pur essendo i
conducenti dei veicoli antagonisti tenuti ad effettuare una manovra di
emergenza per evitare il sinistro, quest'onere non sussiste quando, attese le
circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di
emergenza risulti impossibile.
Sono
i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 23
gennaio 2014, n. 1365.
Il
caso di specie riguarda un sinistro stradale avvenuto tra due veicoli un
motociclo che transitava in una area di intersezione, regolata da impianto
semaforico regolarmente funzionante, e un autoveicolo proveniente dall'opposta
direzione di marcia, e che svoltava a sinistra.
Dagli
accertamenti esperiti si è verificato che il motociclo aveva iniziato
l'attraversamento dell'incrocio quando già il semaforo segnava, nei suoi
confronti, la luce rossa.
La
Suprema Corte di
Cassazione, sulla scorta di una consolidata giurisprudenza (tra le quali, Cass.
n. 5226/06, ed anche Cass. n. 9550/09) rammenta che in tema di scontro di
veicoli, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità di cui
all'articolo 2054, codice civile, la prova che uno dei conducenti si è
uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune
prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del
collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col
comportamento dell'altro conducente, dovendosi, quindi attribuire alla condotta
colposa del protagonista del sinistro che abbia violato una norma del codice
della strada, l'efficacia causale esclusiva dell'incidente.
Da
un punto di vista di disciplina del codice della strada, pur non essendo il
conducente che è favorito dal semaforo esentato dall'obbligo di diligenza nella
condotta di guida (cfr. Cass. n. 8744/00, nonchè Cass. n. 16768/06 e, di
recente, Cass. n. 17895/12), questa non può certo essere richiesta nel massimo
grado, ma è sufficiente che si conformi alla comune prudenza, tenuto conto
delle concrete condizioni dell'incrocio.
In
tema di scontro tra veicoli, l'accertamento che il conducente di uno di essi abbia
attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa comporta il
superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all'articolo
2054, codice civile., non essendo tenuto il conducente dell'altro veicolo, che
impegna il semaforo con il verde, ad osservare l'obbligo di una particolare
circospezione, come nel caso di attraversamento con il giallo (Cass. n.
19497/13).
E'
vero che l'articolo 140, codice della strada, stabilisce il generale principio
informatore della circolazione stradale, statuendo che gli utenti della strada
devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la
circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza
stradale.
E'
vero che l'articolo 145, codice della strada, al comma 1, precisa che I
conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima
prudenza al fine di evitare incidenti; e tale principio vale anche per le
intersezioni regolate da impianto semaforico.
Ma,
come si evince dalla sentenza in commento, è anche vero che salvo prova
contraria chi attraversa l'intersezione con il semaforo proiettante luce rossa
nella sua direzione di marcia, ha la responsabilità esclusiva del sinistro
stradale.
A
norma dell'articolo 41, codice della strada, durante il periodo di accensione
della luce gialla, i veicoli non devono superare la striscia di arresto, o, in
mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di
intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in
modo da poterne osservare le indicazioni, a meno che vi si trovino così
prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possono più
arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono
sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.
La
violazione di tale disposto, oltre alla relativa sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dal codice della strada, determina una responsabilità, in
questo caso non esclusiva, ma concorrente, nell'eventuale sinistro stradale
avvenuto nell'area di intersezione.
Marco Massavelli (da
ilsole24ore.com)