giovedì 6 marzo 2014

Diritti dei nonni contro diritti del padre

Nel caso di una famiglia disgregata in cui il padre sia totalmente assente dalla vita della figlia di 3 anni e quest’ultima sia particolarmente legata alla nonna, quali procedure la madre può esperire preventivamente, nell’eventualità di sua morte prematura, affinché la figlia sia affidata alla nonna anziché al padre?


Il caso

Nel caso di una coppia disgregata in cui il padre sia totalmente assente dalla vita della figlia di 3 anni e quest’ultima sia particolarmente legata alla nonna, quali procedure la madre può esperire preventivamente, nell’eventualità di sua morte prematura, affinché la figlia sia affidata alla nonna anziché al padre?



La soluzione

Di seguito un breve inquadramento della materia ed una sintetica illustrazione delle azioni che l’ordinamento giuridico mette a disposizione, in casi simili, per sollecitare il pari accudimento del minore da parte della coppia disgregata. Si propone cenno di tali azioni, poiché il loro esito andrebbe a condizionare le scelte di gestione della bimba, nel caso di denegato decesso.

1) il padre, con il riconoscimento, ha assunto specifici doveri nei confronti della figlia, oggi indicati all’art. 315 bis c.c., sostanzialmente riconducibili alla compartecipazione nell’educazione, nelle scelte di crescita del minore e nel suo mantenimento. Essi, ovviamente, permangono anche a seguito di crisi di coppia, perché il ruolo genitoriale resta pur nella separazione personale degli adulti (sposati o meno);

2) la mamma che lamenti l’inadempimento del padre ai doveri sopra indicati e che versi in situazione di separazione di fatto può agire giudizialmente per ottenere provvedimento che regoli, in principalità, la misura del mantenimento e disciplini la presenza del padre nella vita del figlio; trattasi di decisione immediatamente esecutiva e coercibile in caso di ulteriore inadempimento;

3) qualora, però, la mamma volesse sostenere nei confronti del padre un giudizio di totale inadeguatezza al ruolo, dovrebbe chiedere pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale (già potestà, secondo la terminologia in uso ante L. 219/2012). Si sappia che, per l’invasività e definitività dell’intervento, la decisione viene assunta dal Tribunale per i Minorenni solo all’esito di attente e scrupolose verifiche - per le quali, di norma, vengono interessati i Servizi Sociali e di psicologia territoriali – e dopo aver categoricamente escluso la recuperabilità della presenza attiva del padre nella vita del figlio.

Dunque:

– in ipotesi di decadenza del padre, la bimba verrebbe preferenzialmente affidata a quello tra i parenti entro il quarto grado che desse più affidamento nella capacità di proseguire il ruolo educativo; il giudizio considererebbe come titoli preferenziali il pregresso rapporto instaurato con la minore, la vicinanza, la disponibilità ad una presenza continua etc. Il ruolo ad oggi svolto dalla nonna materna potrebbe risultare di estremo rilievo ai fini del giudizio. In ogni caso, potrebbe essere utile redigere e conservare scrittura privata autenticata dal Notaio contenente indicazioni sul punto, pratica autorizzata e regolata dall’art. 348 cc.

– nella diversa ipotesi di permanenza del padre nel ruolo genitoriale, si consoliderebbe in suo capo la capacità genitoriale sulla minore. Resterebbe, però, il generale dovere di mantenere le relazioni della bimba con la famiglia allargata – ora sottolineato con forza dalla legge – che sarebbe di concreto aiuto alla nonna materna per continuare a rimanere presenza di supporto nella vita della nipote;

– ovviamente, se il padre non dovesse assolvere adeguatamente il proprio ruolo – inadempienza segnalabile dai parenti tutti entro il IV grado – verrebbero adottati, prima, interventi a suo sostegno e, quindi, in caso di acclarata incapacità, all’esito di procedura giudiziale, verrebbe nominato un tutore in luogo del genitore, da scegliersi nell’ambito familiare con gli stessi criteri sopra evidenziati.


(Da avvocati.it del 6.3.2014)