In
materia di autotutela, la Corte
di Cassazione, con sentenza 28 Febbraio 2014, n. 4823, ha precisato che l’Amministrazione può
annullare l’avviso di liquidazione irregolare (nella fattispecie privo di
sottoscrizione da parte dell’ufficio) ed
emetterne un secondo rettificato.
Viene
così respinto il ricorso con cui si rilevava l'illegittimità dell'avviso di
liquidazione relativo all'imposta di registro; l'Ufficio aveva operato la
reiterazione di tale avviso e ciò, stando al ricorrente, non era giustificato
da elementi conosciuti o emersi successivamente.
L’Amministrazione,
ad avviso della Suprema Corte, in mancanza di una norma ostativa, può emanare
nei termini di decadenza, nell’esercizio del potere di autotutela, atti
sostitutivi di quelli precedenti, ancorché identici nel contenuto e con lo
stesso numero di protocollo dell’atto sostituito.
Già
in altre occasioni si è affermato che è
legittimo il comportamento dell'amministrazione finanziaria che annulli un
avviso di accertamento, già notificato al contribuente e, nell'esercizio del
potere generale di autotutela, diverso dal potere previsto dall'art. 43, comma
terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973, lo sostituisca con un nuovo avviso (Cass. Sez.
5, Sentenza n. 2531 del 22/02/2002, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19064 del
12/12/2003).
Né
è preclusivo dell’intervento sostitutivo, aggiunge la Cassazione, la
circostanza che il giudizio sul primo atto fosse ancora pendente.
Lilla Laperuta (da
diritto.it del 4.3.2014)