Il
giudice deve disporre il rinvio delle udienze nei giorni di sciopero degli
avvocati, salvo in casi eccezionali che «rendano indifferibile la trattazione
del processo». Questa la decisione presa dalle Sezioni unite penali della
Cassazione. I giudici della suprema corte erano chiamati a pronunciarsi sulla
seguente questione: «se, anche dopo l'emanazione del codice di
autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il
4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla commissione di garanzia dell'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre
2007, il giudice, in caso di adesione del difensore all'astensione, possa
disporre la prosecuzione del giudizio, in presenza di esigenze di giustizia non
contemplate nel codice suddetto».
La
soluzione adottata dalle Sezioni unite è «negativa, salvo che sussistano - si
legge nell'informazione provvisoria diffusa al termine della camera di
consiglio - situazioni che rendano indifferibile la trattazione del processo».
Solo in casi limite, dunque, quali ad esempio l'imminente prescrizione del
reato, un teste venuto dall'estero per essere sentito nel processo, un giudice
che dopo pochi giorni va in pensione, la Corte può decidere per la prosecuzione del
giudizio, nonostante l'astensione del legale.
(Da ilsole24ore.com del
27.3.2014)