Cass.
Pen., sez. VI, sent. 5.11.2013 n° 44629
Se
il mancato versamento dell'assegno di mantenimento si ripercuote negativamente
sui figli scatta il carcere. E' quanto emerge dalla sentenza 5 novembre 2013,
n. 44629 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il
caso vedeva un uomo essere condannato a sei mesi di carcere e 400 euro di multa
in quanto responsabile del delitto di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2
c.p., per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai propri due figli,
omettendo di versare alla moglie l'assegno di mantenimento di euro 400
stabilito dal giudice in sede di separazione coniugale. Secondo gli ermellini
formalmente la contestazione comprende sia la fattispecie prevista dalla L. 8
febbraio 2006, n. 54, art. 3 (disposizioni penali in materia di separazione dei
genitori e affidamento condiviso dei figli), che ha esteso al coniuge separato
l'applicabilità della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies (disciplina dei
casi di scioglimento del matrimonio), sia la fattispecie prevista dal codice
penale all'art. 570, comma 2, n. 2.
Trattasi
di diverse violazioni di legge che, tuttavia, determinano un concorso apparente
di reati, in quanto, in situazioni siffatte, il delitto di aver fatto mancare i
mezzi di sussistenza ai figli minori implica l'omissione del versamento
dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile.
Continuano
i giudici di legittimità che, mentre può essere realizzata la violazione dalla
L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies, o della L. 8 febbraio 2006, n. 54,
art. 3, senza che siano fatti mancare i mezzi di sussistenza alle parti offese
indicate nell'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, il genitore separato che fa mancare
i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di
mantenimento, commette un unico reato, ovvero quello previsto dall'art. 570
c.p., comma 2, n. 2.
"La violazione meno grave (l'omissione di
versamento dell'assegno di mantenimento) per il principio di assorbimento,
volto ad evitare il bis in idem sostanziale, perde infatti la sua autonomia e
viene ricompresa nella accertata sussistenza della più grave violazione della
norma prevalente per severità di trattamento sanzionatorio (aver fatto mancare
i mezzi di sussistenza nei confronti del beneficiario dell'assegno di
mantenimento)".
(Da Altalex del
6.3.2014. Nota di Simone Marani)