Cass.
Civ., Sez. II, sent. n. 22310 del 30.9.2013
La
pattuizione, inserita in un preliminare di vendita immobiliare, che preveda la
risoluzione ipso iure qualora il bene, che ne costituisce l'oggetto, non venga
condonato sotto il profilo urbanistico entro una determinata data, per fatto
non dipendente dalla volontà delle parti, deve qualificarsi come condizione
risolutiva propria, piuttosto che come clausola risolutiva espressa, determinando
l'effetto risolutivo di quel contratto, evidentemente consistente nella sua
sopravvenuta inefficacia, in conseguenza dell'avverarsi di un evento estraneo
alla volontà dei contraenti (sebbene specificamente dedotto pattiziamente)
nonché dello spirare del termine, pure ritenuto nel loro interesse comune, e
non quale sanzione del suo inadempimento.
Commento di Daniele Minussi
Nel
caso di specie di trattava di decidere se la pattuizione contemplante la
mancata regolarizzazione urbanistica del bene dovesse essere qualificata come
clausola risolutiva espressa ovvero come condizione risolutiva. Nel primo caso
la mancata attivazione della parte promittente ne avrebbe decretato
l'inadempimento e la conseguente risoluzione del contratto, nel secondo la
condotta della parte rimane in secondo piano, valorizzandosi esclusivamente il
profilo effettuale. La mancata regolarizzazione urbanistica per tale ultima via
condurrebbe unicamente all'inefficacia del contratto.
(Da e-glossa.it del
10.3.2014)