Il mezzo consentito è rimasto la raccomandata
nell'attesa del provvedimento del ministero
dell’Economia,
che pure prevedeva di dare il via
alla posta elettronica certificata fin dal 2013
alla posta elettronica certificata fin dal 2013
Nel
processo tributario la notifica del ricorso introduttivo tramite la Pec è inammissibile: il mezzo
consentito è la raccomandata, nonostante il decreto del Ministero prevedesse
l’introduzione della posta elettronica certificata nel 2013. Lo ha sancito la Ctr di Benevento che, con la
sentenza 395/13, ha ritenuto inammissibile il ricorso di un contribuente contro
l’accertamento dell’Agenzia delle entrate circa l’attività di trasporto merci
su strada per contro di terzi (la controversia risulta anteriore al primo marzo
scorso quando è entrato in vigore 163/13, che comunque prevede l’individuazione
di Ctp e Ctr pilota: cfr. “Via al processo tributario telematico: addio alla
carta, si riducono i costi per gli operatori del settore”, pubblicato il 17 febbraio
scorso).
La
prima sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile visto che l’atto è stato
notificato con posta elettronica certificata (Pec) la quale, nei ricorsi
tributari, non risulta ancora consentita.
Insomma,
la commissione ritiene che la notifica all’ufficio finanziario del ricorso
andava fatta con i mezzi previsti D.l. 546/92 e, pertanto, è legittima quella
effettuata per il tramite della raccomandata postale: nel caso esaminato, però
la consegna del plico raccomandato alle poste è stato spedito un mese dopo la
scadenza della presentazione del ricorso e si rivela perciò intempestivo e
dunque inammissibile. Si legge, al riguardo, in sentenza che «nel processo
tributario sono previste attualmente solo le notifiche di atti di cancelleria
per via Pec mentre non stato posto in essere nessun decreto ministeriale
attuativo che prevede la notifica anche del ricorso introduttivo tramite posta
certificata, nonostante che il decreto della direzione dipartimento Finanze del
ministero dell’Economia n. 7425 del 26/04/2012 prevedesse l’introduzione
nell’anno 2013: anche la maggior parte degli studiosi ed esperti in materia, in
assenza di una pronuncia di organi giurisdizionali, concorda nel ritenere
ancora non operante nello specifico la notificazione per il tramite della Pec
in attesa di un necessario decreto attuativo del Ministero». Inammissibile il
ricorso, nulla per le spese.
Vanessa Ranucci (da
cassazione.net)