Assai
frequentemente, nei giudizi civili tra imprenditori, si assiste all’emissione
di decreti ingiuntivi su fattura, ed il più delle volte il difensore
dell’opponente all’ingiunzione è chiamato ad elaborare – compito assai arduo –
apposita linea difensiva sul punto.
I
Premessa
l’impugnazione delle fatture in ogni loro parte, non va giammai dimenticato
l’assunto a monte, vale a dire la nota natura della fattura commerciale di atto
unilaterale-partecipativo, enunciante una mera manifestazione di volontà
dell’emittente, e nulla più, attestato dall’unanime giurisprudenza:
Corte
di Cassazione, 23 giugno 1997, n. 5573:
“un
documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova
in favore della stessa, né determina inversione dell’onere probatorio nel caso
in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche
relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel
processo di cognizione che segue all’opposizione a decreto ingiuntivo, la
fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l’ha emessa,
dei fatti che la stessa vi ha dichiarato”;
Corte
di Cassazione, 28 aprile 2004, n. 8126:
“la
fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua
funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di
un contratto, s’inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si
struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all’altra parte,
avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando
tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di
contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri
obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad
opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del
contratto, e nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in
ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita,
quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant’è che,
contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche
testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti
dall’atto, ovvero ad esso sottostanti”;
Corte
di Cassazione, n. 3090/1979:
“le
fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell’emissione del
decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del
procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all’ingiunzione, come in ogni
altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla
stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del
credito in esse indicato e non comportano neppure l’inversione dell’onere della
prova in caso di contestazione sull’an o sul quantum del credito vantato in
giudizio” (conff., idd., Corte di Cassazione 24 luglio 2000, n. 9685, Corte di
Cassazione 25 novembre 1988, n. 6343; Tribunale di Taranto, 9 gennaio 2012,
Tribunale di Isernia, 27 dicembre 2001, Tribunale di Cagliari, 16 dicembre
1992, Pret. Palermo, 22 luglio 1991).
La
giurisprudenza unanime è, quindi, nel senso di negare recisamente l’idoneità
probatoria della fattura nella fase monitoria.
II
Altro
spunto potrebbe essere rappresentato dalla richiesta di prova in capo
all’opposto, su sollecitazione dell’opponente, della regolarità amministrativa
e fiscale della fatturazione, onde, ancora una volta, l’inidoneità della
medesima a supportare l’ingiunzione, come conferma la lettura di Corte di
Cassazione, 3 aprile 2008, n. 8549:
“la
fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e
relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non
esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta
del credito quale richiesta ex lege per l’emissione di un decreto ingiuntivo,
sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. Deve escludersi,
peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito – e
anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa –
prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità
del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della
pretesa”.
Ancora,
come ha statuito la Corte
di Cassazione, 3 luglio 1998, n. 6502,
solo nel caso in cui il rapporto non fosse contestato tra le parti – inciso,
quest’ultimo, di fondamentale importanza, in quanto onere difensivo dell’opponente
sarà proprio quello di contestare il rapporto sottostante – la fattura potrebbe
costituire valido elemento di prova in ordine alle prestazioni eseguite, specie
nell’ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza muovere alcuna
contestazione, le fatture stesse nell’esecuzione del rapporto.
Viceversa,
in un caso – come quello che si è ipotizzato nell’inciso sopra trascritto – di
contestazione del rapporto sottostante, la fattura, ancorché annotata nei libri
obbligatori, non può giammai assurgere a prova del negozio (Corte di
Cassazione, 20 settembre 1999, n.10160), e non può rivestire neppure valore
indiziario in ordine agli elementi contrattuali ovvero alla rispondenza della
prestazione asseritamente eseguita a quella pattuita (cfr. Corte di Cassazione,
11 maggio 2007, n. 10860; id., 3 aprile 2008, n. 8549).
III
Il
tutto non senza dimenticare che nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, rivestendo i supposti creditore e debitore la natura,
rispettivamente, di attore e di convenuto in senso sostanziale, e, per
converso, quella di convenuto ed attore in senso solo formale, e non
integrando, come detto, la fattura commerciale posta a base del monitorio piena
prova del credito in essa indicato, non determina essa, in caso di contestazioni
dell’opponente, alcuna inversione dell’onere della prova, con la conseguenza
che, restando invariata la posizione sostanziale delle parti, l’onere della
prova del credito continua a gravare sul creditore opposto (così, Corte di
Cassazione n. 5573/1997), secondo la regola generale di cui alla non meno nota
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533:
“il
creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento del contratto sia per
la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte
negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza),
limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe
l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento”.
Concludendo,
nei rapporti tra imprenditori, l’esibizione di fatture commerciali relative
alle eseguite prestazioni non prova automaticamente l’esistenza del preteso
credito, che, viceversa, deriva solo dall’esatto adempimento delle prestazioni
medesime (Corte di Cassazione, 25 giugno 2001, n. 8664).
Giorgio Vanacore (da
filodiritto.com del 20.3.2014)