Cass. civ., Sez. Unite, 19.3.2014, n.
6312
Chiesta
ed ottenuta una somma a titolo di equa riparazione, oltre interessi, per
l'irragionevole durata del processo presupposto, ai sensi della legge n. 89 del
2001.
Il
titolare del relativo diritto all'indennizzo ed agli interessi, nel perdurante
inadempimento dell'obbligo di pagamento di detta somma da parte
dell'Amministrazione, dopo aver promosso processo di esecuzione forzata per la
realizzazione dello stesso diritto, non può successivamente promuovere un
giudizio di equa riparazione in relazione al ritardo nel pagamento.
La
domanda ex art. 3 della legge n. 89 del 2001 può essere, invero, unicamente
proposta in relazione ad una fattispecie dannosa che si concreti in una durata
del processo che eccede quella ragionevole.
Lionello Mattioli (da
telediritto.it del 28.3.2014)