Nel
caso di una famiglia disgregata in cui il padre sia totalmente assente dalla
vita della figlia di 3 anni e quest’ultima sia particolarmente legata alla
nonna, quali procedure la madre può esperire preventivamente, nell’eventualità
di sua morte prematura, affinché la figlia sia affidata alla nonna anziché al
padre?
Il caso
Nel
caso di una coppia disgregata in cui il padre sia totalmente assente dalla vita
della figlia di 3 anni e quest’ultima sia particolarmente legata alla nonna,
quali procedure la madre può esperire preventivamente, nell’eventualità di sua
morte prematura, affinché la figlia sia affidata alla nonna anziché al padre?
La soluzione
Di
seguito un breve inquadramento della materia ed una sintetica illustrazione
delle azioni che l’ordinamento giuridico mette a disposizione, in casi simili,
per sollecitare il pari accudimento del minore da parte della coppia
disgregata. Si propone cenno di tali azioni, poiché il loro esito andrebbe a
condizionare le scelte di gestione della bimba, nel caso di denegato decesso.
1)
il padre, con il riconoscimento, ha assunto specifici doveri nei confronti
della figlia, oggi indicati all’art. 315 bis c.c., sostanzialmente
riconducibili alla compartecipazione nell’educazione, nelle scelte di crescita
del minore e nel suo mantenimento. Essi, ovviamente, permangono anche a seguito
di crisi di coppia, perché il ruolo genitoriale resta pur nella separazione
personale degli adulti (sposati o meno);
2)
la mamma che lamenti l’inadempimento del padre ai doveri sopra indicati e che
versi in situazione di separazione di fatto può agire giudizialmente per
ottenere provvedimento che regoli, in principalità, la misura del mantenimento
e disciplini la presenza del padre nella vita del figlio; trattasi di decisione
immediatamente esecutiva e coercibile in caso di ulteriore inadempimento;
3)
qualora, però, la mamma volesse sostenere nei confronti del padre un giudizio
di totale inadeguatezza al ruolo, dovrebbe chiedere pronuncia di decadenza
dalla responsabilità genitoriale (già potestà, secondo la terminologia in uso
ante L. 219/2012). Si sappia che, per l’invasività e definitività
dell’intervento, la decisione viene assunta dal Tribunale per i Minorenni solo
all’esito di attente e scrupolose verifiche - per le quali, di norma, vengono
interessati i Servizi Sociali e di psicologia territoriali – e dopo aver
categoricamente escluso la recuperabilità della presenza attiva del padre nella
vita del figlio.
Dunque:
–
in ipotesi di decadenza del padre, la bimba verrebbe preferenzialmente affidata
a quello tra i parenti entro il quarto grado che desse più affidamento nella
capacità di proseguire il ruolo educativo; il giudizio considererebbe come
titoli preferenziali il pregresso rapporto instaurato con la minore, la
vicinanza, la disponibilità ad una presenza continua etc. Il ruolo ad oggi
svolto dalla nonna materna potrebbe risultare di estremo rilievo ai fini del
giudizio. In ogni caso, potrebbe essere utile redigere e conservare scrittura
privata autenticata dal Notaio contenente indicazioni sul punto, pratica
autorizzata e regolata dall’art. 348 cc.
–
nella diversa ipotesi di permanenza del padre nel ruolo genitoriale, si
consoliderebbe in suo capo la capacità genitoriale sulla minore. Resterebbe,
però, il generale dovere di mantenere le relazioni della bimba con la famiglia
allargata – ora sottolineato con forza dalla legge – che sarebbe di concreto
aiuto alla nonna materna per continuare a rimanere presenza di supporto nella
vita della nipote;
–
ovviamente, se il padre non dovesse assolvere adeguatamente il proprio ruolo –
inadempienza segnalabile dai parenti tutti entro il IV grado – verrebbero
adottati, prima, interventi a suo sostegno e, quindi, in caso di acclarata
incapacità, all’esito di procedura giudiziale, verrebbe nominato un tutore in
luogo del genitore, da scegliersi nell’ambito familiare con gli stessi criteri
sopra evidenziati.
(Da avvocati.it del
6.3.2014)