Il Tribunale di Milano, chiarendo la portata
applicativa della normativa sugli Internet Service Providers, ha escluso la
responsabilità del noto portale di vendite online eBay per la pubblicazione da
parte degli utenti di inserzioni di vendita ritenute illecite poiché di
contenuto diffamatorio.
Con ordinanza collegiale del 3 ottobre 2013, il
Tribunale di Milano, sezione 1^ civile, confermando il provvedimento cautelare
impugnato, ha rigettato il reclamo proposto dall'Ing. Paolo del Bue, fondatore
della Banca Arner di Milano, nei confronti delle società eBay Europe Sarl ed
eBay International AG, difese dallo studio Hogan Lovells con gli avvocati Marco
Berliri (partner), Massimiliano Masnada (of Counsel) e Paola La Gumina (senior associate),
con il quale si chiedeva a eBay di eliminare dal sito www.ebay.it le
inserzioni relative al libro "Soldi
di famiglia" contenenti frasi ritenute diffamatorie. In particolare, i
ricorrenti non chiedevano solo la rimozione delle inserzioni singolarmente
individuate ma anche di quelle future o comunque non individuate di contenuto
identico/analogo.
Il Collegio preseduto dal Presidente della Prima
Sezione del Tribunale di Milano, giudicando corretta la pronuncia impugnata ha
ribadito che, in base alla normativa di settore, eBay è un "hosting
provider" e, come tale, non è responsabile degli eventuali contenuti
illeciti che ospita sul proprio sito. eBay, inoltre, non ha l'obbligo di
controllare preventivamente i contenuti pubblicati dai propri utenti, di
ricercarne l'eventuale illiceità ovvero di rimuoverli dal sito in assenza un
provvedimento dell'autorità giudiziaria. Inoltre, anche in caso di uno
specifico provvedimento, l'hosting provider non ha alcun obbligo di attivarsi
per evitare il caricamento futuro o per rimuovere automaticamente contenuti
identici/analoghi a quello oggetto del provvedimento o della richiesta.
Nello specifico, infatti, il Tribunale meneghino ha
operato una netta distinzione tra gli autori dell'inserzione ("destinatari
del servizio di hosting") ed eBay come prestatore del servizio di
"hosting", affermando che la disciplina vigente contenuta nel D. Lgs.
70/2003, che ha recepito la
Direttiva 2000/31/CE sull'e-commerce. non consente di
riferire all'Internet Service Provider (eBay nel caso di specie) la
responsabilità risarcitoria da fatto illecito gravante sul destinatario del
servizio (utente/inserzionista) per i danni a terzi prodotti con la
pubblicazione di contenuti illeciti sulla piattaforma telematica. Il Tribunale
non ha seguito la distinzione tra hosting "attivo" e
"passivo" recentemente utilizzata da parte della giurisprudenza,
ritenendo pienamente applicabili ad eBay, in qualità di Internet Service Provider,
le esenzioni di responsabilità previste dalla normativa.
L'eventuale responsabilità dell'hosting provider –
prosegue il Tribunale di Milano - sorge soltanto quando questi non si è
attivato a seguito di un provvedimento dell'autorità competente che individui
specificamente – e non in maniera generica - i contenuti da rimuovere
(responsabilità omissiva) ovvero quando si dimostri in giudizio che il provider
aveva la "conoscenza effettiva" della illiceità dello specifico contenuto e non si è attivato
dandone comunicazione all'autorità competente ovvero disattivandone l'accesso;
ipotesi che, tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ha escluso.
Gli avvocati Massimiliano Masnada, Paola La Gumina e Marco Berliri
dello studio legale Hogan Lovells che hanno seguito eBay anche in questa
vicenda, hanno dichiarato: "Siamo molto soddisfatti di questo risultato
anche per l'autorevolezza della fonte. Riteniamo che questa pronuncia
contribuisca a fare chiarezza in una materia, quella dei servizi di Internet,
che in questi anni è diventata sempre più importante per gli equilibri tra
diritti costituzionalmente garantiti e che, purtroppo, è stata oggetto di
interpretazioni non sempre univoche e conformi al dato normativo. Siamo
convinti che sia una vittoria che favorisce la libertà di informazione e
fornisce un chiarimento circa la corretta ripartizione dei ruoli e delle
responsabilità su Internet".
(Da ilsole24ore.com del 31.10.2013)