L’assenza
di personale fa venir meno
il
requisito dell’autonoma organizzazione.
Sufficiente
fatturare le prestazioni eseguite
Non è tenuto al versamento dell’Irapa l’avvocato che,
in assenza di suo personale, collabora stabilmente con uno studio associato. Di
più. Dieventa una prova schiacciante per sfuggire al prelievo fiscale la
fatturazione delle prestazioni eseguite.
Lo ha sancito la Ctr di firenze che, con la sentenza n. 81/2013,
ha accolto il ricorso di un legale presentato contro la decisione dell Ctp che
aveva confermato l’accertamento Irap.
Questo perchè, spiega la nona sezione, ai fini Irap
non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma
è necessario che questa struttura sia autonoma, cioè faccia capo al lavoratore
stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi.
Non sono perciò soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo (nella
specie un avvocato) percepisce come compenso per le attività svolte all'interno
di una struttura da altri organizzata.
In questo caso specifico, la collaborzione costante
con lo studio associato e l’uso dell’appartamento a Roma a fine promiscuo, non
fanno ravvisare alcuna associazione con tale studio, posto che il legale ha
dimostrato documentalmente che le sue prestazioni sono regolarmente fatturate
dal predetto studio, pertanto la circostanza che lo stesso abbia a disposizione
tale struttura non significa che vi sia una organizzazione autonoma in capo al
ricorrente, posto che, l'autonomia della struttura deve riguardare colui che in
essa vi eserciti quale titolare, e non è questo il caso dell'appellante.
Debora Alberici (da cassazione.it)