Analisi
e commento dell’art. 652 c.p.p.
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione
pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto
all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso
o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio
di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le
restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o
nell’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia
stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato
dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’articolo 75,
comma 2.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di
assoluzione pronunciata a norma dell’articolo 442, se la parte civile ha
accettato il rito abbreviato.
Sommario: I. I limiti dell’effetto vincolante della
sentenza di assoluzione. II. Sentenza a seguito di giudizio abbreviato.
I. I limiti dell’effetto vincolante della sentenza di
assoluzione.
La disposizione è omologa e coerente rispetto a
quella prevista nel comma 1 del precedente articolo: specularmente alla
condanna anche la sentenza di assoluzione irrevocabile, pronunciata in seguito
a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo
per le restituzioni e il risarcimento del danno, quanto all’accertamento che il
fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso [CORDERO; 1124;
DALIA-FERRAIOLI MDPP (7) 814; NORMANDO, Il valore gli effetti e l’efficacia del
giudicato penale, in SPANGHER Trattato, VI, 61; TONINI12 901].
Anziché riferirsi al criterio impreciso (come si è
detto) della “liceità” del fatto, nel comma 1 dell’art. 652 è precisato che il
vincolo “giuridico” del giudicato nell’ambito del giudizio civile o
amministrativo per le restituzioni o per il risarcimento del danno, concerne le
sole ipotesi del compimento del fatto nell’adempimento di un dovere o
nell’esercizio di una facoltà legittima.
Una simile previsione si spiega, poiché le altre
forme di irrilevanza penale del fatto (non punibilità per ragioni diverse da
quelle specificamente indicate) non escludono la responsabilità derivante
dall’illiceità di tipo civilistico o amministrativo che potrebbe essere
accertata all’esito di un apposito giudizio civile o amministrativo che in
questo caso non sarebbe condizionato dalla sentenza penale irrevocabile di
proscioglimento, non incompatibile, con la menzionata possibilità di una
responsabilità civilistica o amministrativa.
Nel caso di esercizio autonomo dell’azione
risarcitoria o restitutoria, a norma dell’art. 75 comma 2 c.p.p., è espressamente
specificato che l’effetto di giudicato della sentenza di assoluzione non opera;
il che è coerente con la scelta del danneggiato dal reato che, a norma di tale
disposizione, ha optato per un giudizio restitutorio o risarcitorio autonomo da
quello penale.
II. Sentenza a seguito di giudizio abbreviato.
Il comma 2 dell’art. 652 si occupa del rapporto tra
la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di giudizio
abbreviato e il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento
del danno, prevedendo il vincolo del giudicato solo nel caso in cui la parte
civile abbia accettato il rito abbreviato a norma dell’art. 442 c.p.p.;
altrimenti, il giudizio risarcitorio o restitutorio non potrebbe essere
minimamente pregiudicato dalla sentenza assolutoria pronunciata a seguito di
giudizio abbreviato.
Angelo A. Sammarco (da leggioggi.it dell’8.10.2013)