Cass.
Civ., sez. III, sent. n. 23585 del 17.10.2013
Non è precluso alla parte proporre una seconda
impugnazione, purché tempestiva, avverso la medesima pronuncia, sino a quando
non intervenga una declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità della
prima. Ne consegue la correttezza della decisione del giudice del merito che,
malgrado l’improcedibilità del primo appello, abbia esaminato quello proposto
successivamente.
(Da dirittoegiustizia.it del 18.10.2013)