Escluso il risarcimento del danno morale da parte
dell’assicurazione per la morte, a causa di un incidente stradale, di un
fratello naturale mai frequentato. Per la Cassazione che con la sentenza 23917/2013 ha
rigettato i ricorsi dei fratelli si tratta della morte di uno sconosciuto.
Secondo la
Suprema corte, infatti, “la liquidazione del danno non
patrimoniale, subito dai congiunti in conseguenza dell’uccisione del familiare,
deve tener conto dell’intensità del relativo vincolo, della situazione di
convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o
meno ampia dello stesso nucleo familiare e l’intensità del relativo vincolo; le
abitudini di vita; la situazione di convivenza (in tal senso si è ritenuto che
il solo concepimento e la mancata esistenza in vita della congiunta al momento
del fatto esclude l’esistenza di un vincolo familiare idoneo a configurare il
danno parentale del quale la giurisprudenza ammette il risarcimento) (Cass., 21
gennaio 2011, n. 1410)”.
Nel caso specifico emerge che tra i fratelli in
questione “non vi è mai stato alcun rapporto, non solo affettivo ma anzitutto
sociale. Manca in particolare la prova oltre che di una qualche frequentazione
tra gli … ed il fratello poi defunto, finanche di una loro conoscenza”.
“La morte del fratello - prosegue la sentenza - fu
dunque morte di uno sconosciuto, ed il danno che si lamenta assume, in questa
prospettiva, dimensione virtuale e non reale”.
Infine, neppure si può porre la questione della
perdita del rapporto parentale, nel senso della perita della possibilità di
sviluppare un rapporto di questa natura, “con conseguente perdita
dell’arricchimento affettivo ordinariamente conseguente al sorgere ed allo
svilupparsi di un siffatto rapporto”, in quanto presentata per la prima volta
in Cassazione.
(Da ilsole24ore.com del 23.10.2013)