Perdonato
l’errore informatico
L’applicazione della nuova aliquota Iva 22% sta
creando non pochi problemi agli operatori che sono stati presi alla sprovvista
da un provvedimento che si dava ormai per posticipato. L’Agenzia delle Entrate
proprio in virtù di questa situazione straordinaria ha concesso una moratoria
sulle sanzioni legate alla non corretta applicazione della nuova aliquota
incrementata. Con un comunicato stampa del 30 settembre, dunque, l’Agenzia ha
reso noto che ci sarà un periodo di “tolleranza” durante il quale non verranno
applicate contravvenzioni nel caso di errori imputabili alla modifica
dell’aliquota.
Il comunicato, in realtà, non è poi così diverso
dallo stesso che fu emesso il 16 settembre 2011, quando l’aliquota passò dal 20
al 21%; infatti quello attuale rinvia chiaramente alle modalità da osservare,
per correggere possibili errori, alla circolare 45/E/2011. Nella fattispecie,
per i contribuenti mensili non sono dovute sanzioni se la correzione della
fatturazione con la minore aliquota viene realizzata entro il termine fissato
per il versamento dell’acconto Iva, 27 dicembre, riguardante le fatture emesse
nei mesi di ottobre e novembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16
marzo), per le fatture emesse nel mese di dicembre.
Per coloro che invece effettuano le liquidazioni
periodiche a cadenza trimestrale, sia per previsione di legge che per opzione,
la regolarizzazione è possibile senza sanzioni entro il limite previsto dalla liquidazione
annuale, 16 marzo, per le fatture emesse nel quarto trimestre 2013.
Bisognerà impiegare i codici tributo delle
liquidazioni di riferimento per effettuare il versamento della maggiore imposta
eventualmente dovuta, ad ogni modo, sono dovuti gli interessi nel caso in cui
le suddette scadenze determinino un differimento dei termini ordinari di
liquidazione e versamento.
In virtù del rinvio operato dal comunicato stampa
alla circolare 45/E/2011, bisogna considerare altresì valida
l’agevolazione contemplata per il
cessionario o il committente soggetto passivo Iva destinatario di una fattura
sbagliata; questi, sebbene avrebbe l’obbligo di regolarizzare le fatture
ricevute con l’indicazione dell’aliquota minore entro il trentesimo giorno da quello della registrazione (art. 6, comma
8, lettera b del Dlgs 471/97), nel caso in cui non abbia ricevuto la fattura
integrativa, può fare la predetta regolarizzazione, senza incorrere in multe,
oltre tale scadenza purché entro il 30 aprile.
Ad ogni modo, come accadde nel 2011, non tutti i
dubbi sono stati fugati, soprattutto intorno all’interpretazione del
comunicato. Per prima cosa, almeno apparentemente, la moratoria non giustifica
tutti gli errori ma solo quelli connessi a “ragioni di ordine tecnico” che non
hanno permesse l’adeguamento dei “software per la fatturazione e i misuratori
fiscali”. Gli operatori, inoltre, devono provvedere a regolarizzare “le fatture
eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto
effettuando la variazione in aumento” ai sensi del primo comma dell’art. 26 del
Dpr 633/72, entro le predette scadenze.
La sensazione è che il comunicato, e quindi la
moratoria, si riferisca principalmente
al requisito rappresentato dalle
“ragioni di ordine tecnico” da cui è dipeso l’errore e il riferimento alla
variazione ai sensi dell’articolo 26 del Dpr 633/72. In merito al primo
aspetto, persiste il dubbio circa il grado di complessità richiesto affinché si
possa godere della disapplicazione delle
sanzioni. Comunque il comunicato, ad una attenta lettura, sembra escludere che
possano essere scusati errori di natura umana o che non siano attribuibili a
software e strumenti informatici.
Per quanto riguarda il rinvio alla procedura articolo
26, utilizzabile limitatamente alle operazioni con emissione della fattura,
tale impostazione finisce per trascurare i corrispettivi certificati con
ricevuta o scontrino. Per cui, per beneficiare della disapplicazione delle sanzioni, sarà necessario provvedere,
in sede di liquidazione, a stabilire la quota imponibile dell’operazione
attraverso scorporo dividendo l’importo al lordo di Iva per 122.
(Da leggioggi.it del
2.10.2013)