L'art. 189 del codice della strada, nel disciplinare
la condotta che deve tenere l'utente della strada a seguito di incidente
stradale ricollegabile al suo comportamento, prevede, ai commi VI e VII, due
distinte ipotesi di reato, ovvero l'ipotesi di incidente con danno fisico alle
persone coinvolte (comma VI) per la quale sancisce l'obbligo di fermarsi e
l'ipotesi di incidente con ferimento di persone, per la quale sancisce
l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza (comma VII).
La violazione dell'obbligo di fermarsi dopo un
incidente e quella dell'obbligo di prestare assistenza alla persona ferita
integrano due distinte ipotesi di reato, lesive di distinti beni giuridici, che
danno luogo, in caso di infrazione di entrambi gli obblighi, ad un concorso
materiale di reati (Cass. Pen. Sez. IV 12.3.01, n. 10006, Pennacchio, Sez. IV,
6.6.72 n. 919 Frattini).
Il reato di fuga in caso di incidente con danno alle
persone, di cui al comma VI dell'art. 189 codice della strada è un reato
omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il
conducente del veicolo investitore viola l'obbligo di fermarsi, ponendo in
essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di
legge.
Invece, per la sussistenza del reato di omissione di
assistenza, di cui al comma VII dello stesso articolo, è necessaria
l'effettività dello stato di bisogno dell'investito, che viene meno, oltre che,
naturalmente, nel caso di assenza di lesioni, allorché altri vi abbiano già
provveduto e non risulti necessario, né efficace, alcun altro intervento,
circostanze, queste, che non possono essere ritenute sussistenti con una
valutazione ex post, ai fini dell'esonero della responsabilità, ma devono
essere ritenute dall'investitore in base ad una obiettiva valutazione da
compiersi al momento dell'incidente (Cass. Pen. Sez. IV, 9.8.02, n. 29706).
In definitiva, mentre nel caso di incidente da cui
derivi un coinvolgimento di persone, è fatto obbligo al presunto responsabile
di fermarsi, indipendentemente dall'effettiva causazione di lesioni
all'investito, e proprio al fine di verificarne le condizioni, oltreché di
consentire l'identificazione del responsabile e la ricostruzione della
dinamica, di talché il reato si perfeziona istantaneamente per il solo fatto
della mancata osservanza dell'obbligo dell'arresto del veicolo, nel caso di
incidente con ferimento di persone, all'obbligo di fermarsi, già coevo alla
fattispecie dell'art. 189 comma VI c.d.s., si aggiunge quello di prestare
assistenza, ma, diversamente dal primo, l'effettività dell'obbligo di prestare
assistenza è subordinata ad un concreto stato di bisogno della vittima
dell'incidente, da valutarsi nei termini come sopra illustrati. (Cassazione,
sez. IV Penale, sentenza 7 febbraio - 7 ottobre 2013, n. 41375 )
Luigi Del Giudice (da studiocataldi.it)