È
legittimo l’accertamento nei confronti del dipendente per le ritenute non
versate dal datore di lavoro.
Lo
ha deciso la sezione tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza n.
23121 dell’11 ottobre 2013, laddove ha affermato la legittimità dell’accertamento
emesso direttamente a carico del lavoratore per il mancato pagamento della
ritenuta d’acconto da parte del datore di lavoro, ancor prima che sia accertata
la violazione nei confronti dell’azienda, in quanto obbligato solidale al
pagamento dell’imposta sin dall’origine. Il dipendente a sua volta può agire in
via di regresso contro il datore di lavoro.
Il
Supremo Collegio ha inoltre chiarito che costituisce ritenuta a titolo di
acconto quella operata su di un reddito che concorre a formare il reddito
complessivo, mentre costituisce ritenuta a titolo di imposta quella operata su
di un reddito che non partecipa alla formazione del reddito imponibile
complessivo. Non può condividersi, dunque, la considerazione fatta dai giudici
di merito secondo cui in presenza di un'unica fonte di reddito costituita da
lavoro dipendente le ritenute assumano il carattere di ritenuta definitiva a
titolo d’imposta.
Ne
consegue che nell’ipotesi di mancato versamento di ritenute su redditi di
lavoro dipendente non può trovare applicazione il principio di solidarietà
residuale di cui all’art. 35 del D.P.R. 602/1973, riferito alle violazioni
riguardanti ritenute a titolo d’imposta.
Lilla Laperuta (da
diritto.it del 16.10.2013)