domenica 13 ottobre 2013

Dispositivo non segnalato, nulla multa per velocità



Tuttavia il verbale non deve riportare
il tipo di avviso usato dalla stradale
per avvertire gli automobilisti

È nulla la multa per eccesso di velocita' se il dispositivo mobile non è segnalato dall'agente accertatore con un un cartello. Tuttavia il verbale non deve riportare il tipo di avviso usato dalla stradale per avvertire gli automobilisti.
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano che, con la sentenza n. 8392/2013, ha respinto il ricorso di un automobilista multato per eccesso di velocità perché non è riuscito a provare la mancanza di un dispositivo mobile di segnalazione del telelaser, essendo insufficiente la mancata descrizione nel verbale. Per i giudici meneghini da un lato e' vero che in materia di Codice della Strada, ed in particolare di dispositivi di controllo del traffico, è fatto obbligo all'amministrazione di segnalare preventivamente la presenza degli stessi (apparecchi). Tale obbligo, infatti, originariamente previsto per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza della polizia stradale, è stato esteso, ex art. 3 D.l. 117/07, a tutti i tipi di controllo, effettuati con apparecchi fissi o mobili, pertanto anche agli apparecchi telelaser gestiti direttamente dagli organi di polizia.
Tuttavia la prova dell'esistenza di tali meccanismi di segnalazione non può essere messa in dubbio dall'automobilista, dato che il fatto che nel verbale tale circostanza non era indicata non consente di affermare che questi dispositivi non erano presenti (atteso che non vi è l'obbligo di verbalizzare la presenza e la esatta distanza tra tali dispositivi e le postazioni di controllo).

Debora Alberici (da cassazione.net)