Tuttavia
il verbale non deve riportare
il
tipo di avviso usato dalla stradale
per
avvertire gli automobilisti
È nulla la multa per eccesso di velocita' se il
dispositivo mobile non è segnalato dall'agente accertatore con un un cartello.
Tuttavia il verbale non deve riportare il tipo di avviso usato dalla stradale
per avvertire gli automobilisti.
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano che, con la
sentenza n. 8392/2013, ha respinto il ricorso di un automobilista multato per
eccesso di velocità perché non è riuscito a provare la mancanza di un
dispositivo mobile di segnalazione del telelaser, essendo insufficiente la
mancata descrizione nel verbale. Per i giudici meneghini da un lato e' vero che
in materia di Codice della Strada, ed in particolare di dispositivi di
controllo del traffico, è fatto obbligo all'amministrazione di segnalare
preventivamente la presenza degli stessi (apparecchi). Tale obbligo, infatti,
originariamente previsto per i soli dispositivi di controllo remoto senza la
presenza della polizia stradale, è stato esteso, ex art. 3 D.l. 117/07, a tutti
i tipi di controllo, effettuati con apparecchi fissi o mobili, pertanto anche
agli apparecchi telelaser gestiti direttamente dagli organi di polizia.
Tuttavia la prova dell'esistenza di tali meccanismi
di segnalazione non può essere messa in dubbio dall'automobilista, dato che il
fatto che nel verbale tale circostanza non era indicata non consente di
affermare che questi dispositivi non erano presenti (atteso che non vi è
l'obbligo di verbalizzare la presenza e la esatta distanza tra tali dispositivi
e le postazioni di controllo).
Debora Alberici (da cassazione.net)