Multa più danni a carico dell'imprenditore
che non rispetta l'obbligo contrattuale di vigilanza:
non conta che sia esiguo il budget per i sopralluoghi
Rischia grosso anche sul piano penale l'imprenditore
che gestisce la manutenzione della viabilità comunale, specie in una grande
città. Scatta infatti la condanna per lesioni colpose, con tanto di multa più
danni a carico dell'amministratore della società, dopo la caduta del ciclista
causata dalla buca nella sede stradale. Non conta che i fondi destinati dall'ente
locale ai sopralluoghi bastino a stento per organizzare una squadra di operai
ogni 800 chilometri
di strada: il fatto che l'amministrazione sia consapevole che il budget in
stile spending review non consente all'appaltatore di rispettare davvero gli
obblighi contrattuali non esonera l'imprenditore dalla responsabilità penale. È
quanto emerge dalla sentenza 42498/13, pubblicata dalla quarta sezione penale
della Cassazione.
Obblighi e penali
Il ricorso dell'imputato è bocciato contro le
conclusioni del procuratore generale, che aveva chiesto l'annullamento con
rinvio. L'esiguità del corrispettivo previsto dall'appalto per organizzare il
"pattugliamento" delle strade, in modo da intervenire su buche e
altre ostacoli sul manto stradale, doveva indurre l'imprenditore a segnalare
l'impossibilità di garantire il corretto svolgimento del servizio e a chiedere
di concordare una soluzione. Il fatto che il Comune non abbia mai mosso rilievi
né chiesto penali all'azienda per la gestione del territorio non significa
affatto che l'impresa chiamata alla manutenzione stradale abbia davvero
rispettato tutti gli obblighi derivanti dall'appalto. D'altronde, concludono
gli "ermellini", la ditta non era affatto obbligata a sottoscrivere
il contratto né ad accontentarsi di compensi inadeguati rispetto ai servizi che
si impegnava a svolgere. L'amministratore unico della società paga le spese
processuali anche al ciclista infortunato.
Dario Ferrara (da cassazione.net)