Cass. Civ., sez. III, sent. n. 23919 del
22.10.2013
Non va risarcito il motociclista che ha subìto danni
in seguito a un sinistro stradale a causa di una buca sul manto stradale
coperta da un foglio di giornale.
In tema di danno da insidia stradale la concreta
possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria
diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la
configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per
difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la
situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più l'incidente
deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo
conducente nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. E' il
principio stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 22
ottobre 2013, n. 23919.
Nel caso di specie, il ragazzo che era alla guida del
motorino conosceva bene i luoghi in cui al momento dell'incidente si trovava
transitare ed era corrente del fatto che quella strada fosse piena di buche ed
è proprio per questo che avrebbe dovuto tenere un comportamento di guida atto
ad evitare ogni pericolo.
E' giurisprudenza consolidata della Corte di
Cassazione che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può
prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel
suo normale interagire con il contesto dato talchè una cosa inerte può
definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel
contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto se il
contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del
danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di
responsabilità di cui all'articolo 2051, codice civile, atteggiandosi in tal
caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno.
Marco Massavelli (da studiocataldi.it)