Sent. n. 8436 del 24.9.2013 - TAR Lazio, Sez. III bis
L’avvio del procedimento di autorizzazione allo scorrimento della graduatoria, arrestatosi per il solo esaurimento delle facoltà assunzionali dell’anno in corso (imposte dalle limitazioni di legge nella misura del 20% delle unità cessate l’anno precedente), implica l’obbligo per la P.A. di dare ulteriore corso (e fino all’esaurimento della stessa) con provvedimento conclusivo nell’anno (o negli anni) successivi, dando atto della specificazione delle modalità atttuative ,una volta che si sia venuto meno - per il nuovo anno .- il vincolo assunzionale.
La fattispecie, in particolare, acquista ulteriore valenza alla luce del D.L. 101/2013, il cui art. 4 co. 4 prevede la proroga dell’efficacia sino al 31.12.2015 delle graduatorie ancora in essere all’entrata in vigore del D.L., e il cui co. 3 subordina l’autorizzazione all’indizione di nuove procedure concorsuali alla verifica circa l’inesistenza di graduatorie ancora in corso.
(Da diritto.it del 2.10.2013)