Responsabilità
extracontrattuale per l'ente
che va ben oltre il termine di sessanta giorni.
Risarcimento dimezzato a chi
non impugnò il silenzio-rifiuto
che va ben oltre il termine di sessanta giorni.
Risarcimento dimezzato a chi
non impugnò il silenzio-rifiuto
Maxi-risarcimento a carico del Comune che ha fatto
aspettare troppo l'azienda per la concessione edilizia richiesta in vista della
realizzazione di un magazzino. Pagherà 294 mila euro, più rivalutazione e
interessi, l'amministrazione "colpevole" del danno da ritardo, che
compensa non solo l'aggravio dei costi di costruzione ma anche i mancati utili
dell'azienda: evidente la responsabilità extracontrattuale dell'ente, tenuto a
pronunciarsi sulla domanda entro sessanta giorni, laddove il titolo risulta
concesso a ben sette anni e mezzo dalla domanda dell'imprenditore. E il ristoro
è pure dimezzato perché a suo tempo l'interessato non impugnò il
silenzio-rifiuto dell'amministrazione. È quanto emerge dalla sentenza 4968/13,
pubblicata dalla quinta sezione del Consiglio di Stato.
Economia in ceppi
L'autorizzazione richiesta per il magazzino dove
conservare il formaggio grana risulta chiesta nel febbraio 1989 e concessa
soltanto nell'ottobre 1996. Di mezzo ci s'è messa anche una variante al piano
regolatore del Comune secondo cui il deposito può essere assentito solo dove
c'è un caseificio, mentre in seguito una norma retroattiva salverà il progetto
dell'imprenditore, impantanatosi nelle more dell'approvazione dello strumento
urbanistico che chiama in causa anche la Regione. Nessun
dubbio, comunque, che la condotta della commissione edilizia del Comune sia
illegittima: l'esame della domanda risulta rinviato «per supplemento di
indagini» ma mancano sia la motivazione sia la comunicazione del provvedimento,
emesso prima che l'iniziativa economica dell'imprenditore rimanesse
imprigionata fra i ceppi della burocrazia. Risultato? Il verdetto del Tar è
rovesciato e la responsabilità aquiliana in capo all'amministrazione obbliga il
Comune a risarcire varie voci di danno: la più cospicua è rappresentata dai
mancati utili per la vendita del formaggio, quantificabili nel 25 per cento dei
ricavi indicati; ma "pesano" sul ristoro anche i maggiori costi di
costruzione affrontati dall'imprenditore e, in misura minore, gli oneri
urbanistici che pure gli vanno restituiti. Niente danno all'immagine, però:
manca la prova. Il Comune paga le spese del doppio grado di giudizio.
Dario Ferrara (da cassazione.net)