Conciliazione
sul mantenimento dei figli.
Con il dl fare le parti possono scegliere
l'organismo ad hoc, che affronta anche questioni
insorte dopo l'instaurazione
della lite
Via libera alla mediazione civile d'ufficio anche al
di fuori delle materie indicate per la conciliazione obbligatoria di cui
all'articolo 5 del dlgs 28/2010. Dopo il dl fare, infatti, il giudice può ben
disporre che le parti ricorrano alla conciliazione in una controversia per un
credito rimasto insoddisfatto, ad esempio dopo il divorzio. E gli ex coniugi,
se sono d'accordo, possono derogare al criterio della competenza territoriale,
che prevede di rivolgersi a un organismo "pacificatore" nel luogo
dove ha sede il giudice investito della lite, scegliendo invece un altro mediatore
di loro fiducia. È quanto emerge da un provvedimento pubblicato il 29 ottobre
dalla nona sezione civile del tribunale di Milano (giudice Giuseppe Buffone).
Soluzioni condivise
È la più classica delle liti fra divorziati quella
che il giudice manda in conciliazione, avvisando le parti che l'esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale: gli ex coniugi hanno quindici giorni per presentare l'istanza al
paciere. La controversia nasce sulle spese per il mantenimento dei figli: lei
ottiene un precetto contro di lui per somme non versate, che poi è ridotto
nell'importo, laddove i conti non tornano su spese come i ticket sanitari e
l'acquisto di vestiti. Perché scatta la mediazione ex officio? In passato i
genitori sono stati in grado di mettersi d'accordo: lo testimonia ad esempio il
ricorso congiunto per la fase del divorzio. E comunque lo strumento giudiziario
azionato da lei, che prevede due gradi di giudizio, pare spropositato rispetto
al diritto che si vuol far valere: si tratta di un credito di meno di mille
euro. Senza dimenticare che i mediatori ben potrebbero estendere la trattativa
ai fatti emersi successivamente alla instaurazione della lite e non fatti
valere nel processo, così essendo evidente che l'eventuale soluzione
conciliativa potrebbe definire il conflitto nel suo complesso, mentre la
sentenza conclusiva del procedimento civile potrebbe definire solo una lite, in
modo parziale.
Dario Ferrara (da cassazione.net)