Se il condomino vende l'immobile ad uso abitativo è possibile escludere dal trasferimento la cessione della quota millesimale dell'area condominiale. E' quanto hanno stabilito i giudici della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 26 ottobre 2011, n. 22361.
Il condomino, secondo il giudice nomofilattico, ben può escludere dal trasferimento dell'immobile, ad uso abitativo, la quota millesimale di comproprietà dell'area condominiale scoperta, rimanendone contitolare in forza della proprietà di altra porzione di piano.
In tal modo la Suprema Corte si mostra coerente con quanto affermato dai giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, i quali hanno ritenuto come, al momento della vendita dell'appartamento, sito al secondo piano del fabbricato, fossero stati espressamente limitati i diritti condominiali all'atrio ed all'impianto di riscaldamento, in tal modo escludendo ogni diritto di godimento dell'avente causa sull'altra area in questione. Su tale area, continuano i giudici, il ricorrente non godrebbe di alcun diritto di comproprietà, derivante dall'acquisto dell'appartamento condominiale, perché trattasi di bene suscettibile di godimento separato ed escluso dalla compravendita.
Secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, in tema di condominio di edifici, le vicende traslative riguardanti i piani o le porzioni di piano di proprietà individuale estendono i loro effetti, secondo il principio accessorium seguitur principale, alle parti comuni necessarie per la struttura o destinate per la funzione al servizio degli immobili di proprietà solitaria, ma non anche alle cose legate all'edificio da mera relazione spaziale, costituenti beni ontologicamente diversi suscettibili di godimento fine a se stesso che si attua in modo indipendente da quello delle unità abitative.
(Da Altalex del 24.11.2011. Nota di Simone Marani)