I giudici della II sezione civile di piazza Cavour, con la sentenza 4 novembre 2011, n. 22936 tornano ad affrontare la questione giuridica della revocabilità della donazione tra coniugi per ingratitudine, in ipotesi di tradimento. Una donna convola a nozze con un uomo più anziano di 40 anni, riceve in donazione un cospicuo patrimonio mobiliare ed immobiliare, lo tradisce e lo abbandona, in seguito ha un figlio dal suo amante.
Il marito abbandonato, nel 1993, intraprende la via della giustizia e in primo grado ottiene il rigetto di tutte le domande formulate. In grado d’appello la corte territoriale individua nella condotta della moglie il requisito dell’ingratitudine, necessario per revocare le donazioni, limitatamente all’appartamento, riconoscendo la simulazione della vendita e condannando la moglie al rilascio dell’immobile.
In particolare la relazione extraconiugale, la mancanza di solidarietà e di riconoscenza, rappresentano i sintomi dell’ingratitudine che assurgono ad “ingiuria grave”, posta a base della revocazione della donazione dell’immobile, ex artt. 800 e 801 c.c.
(Da Altalex del 17.11.2011. Nota di Laura Biarella)