Il termine per proporre opposizione decorre dal momento in cui il contravventore ha ricevuto la notifica della sanzione amministrativa: in caso di ricorso presentato a mezzo posta, l’opposizione si intende proposta al momento della consegna del plico presso l’ufficio postale. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20206/2011.
Il caso. Un automobilista proponeva opposizione averso la sanzione amministrativa inflittagli per violazione del codice della strada depositando ricorso a mezzo posta. Il Giudice di Pace dichiarava inammissibile l’opposizione poichè il ricorso era stato presentato oltre i 30 giorni previsti dalla legge. E allora, l’automobilista proponeva ricorso per cassazione.
Il giudizio di legittimità. Al riguardo, la S.C. afferma: "Il termine per proporre opposizione avverso la sanzione amministrativa decorre dal momento in cui il contravventore ha ricevuto la notifica. Per l’effetto, qualora occorra verificare la tempestività del ricorso, si devono avere a mente la data di ricezione dell’atto (consegna a mani o ritiro del plico postale) e la data di proposizione dell’opposizione (in caso di notifica a mezzo posta, l’opposizione s’intenderà proposta nel momento di presentazione del plico all’ufficio postale - c.d. timbro postale)". Per questo agli Ermellini non resta che ribaltare il verdetto di merito, accogliendo così le doglianze dell’automobilista.
(Da avvocati.it del 2.11.2011)