La Prefettura di Catanzaro ha fatto ricorso contro una sentenza del giudice di pace che le imponeva il pagamento di 600 euro a titolo di risarcimento a favore di un automobilista cui era stata sospesa illegittimamente la patente per due mesi.
Tra ricorsi e controricorsi, la sentenza finisce il suo iter in Cassazione che si trova a valutare le ragioni della Prefettura la quale si difende facendo notare l'incertezza dell'interpretazione delle norme in tema di sospensione della patente e la mancanza di prova di un danno ingiusto risarcibile in assenza di prove sulle concrete attività il cui compimento è stato impedito dal provvedimento illegittimo.
Dando ragione alla Prefettura, la Corte sostiene che, perché sia riconosciuto il risarcimento del danno, è necessario che sia comprovata una lesione di interessi legittimi, oltre ovviamente all'esistenza di un evento dannoso o di un altro atto amministrativo illegittimo.
La Cassazione con questa sentenza ha stilato un elenco di regole che il giudice deve rispettare quando si trova di fronte a fattispecie di questo genere: «In primo luogo, (il giudice deve) accertare la sussistenza di un evento dannoso; stabilire, poi, se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); accertare, inoltre, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile a una condotta della pubblica amministrazione; accertare, infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.a. non soltanto sulla base del dato obiettivo della legittimità del provvedimento amministrativo, ma anche sulla base del requisito soggettivo del dolo o della colpa, configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa e che costituiscono limiti esterni alla discrezionalità amministrativa».
Alberta Perolo (da famigliacristiana.it del 10.11.2011)