E’ nulla la notifica dell’estratto contumaciale inviata al precedente difensore d’ufficio e non a quello di fiducia nominato dall’estero. E’ questo il principio stabilito dai giudici della Cassazione con la sentenza 18 luglio 2011, n. 28241.
La vicenda alla base della decisione, seppur complessa, è incentrata sull’istituto della notifica e sulle conseguenze derivanti dagli errori compiuti.
Per il delitto di appropriazione indebita di un’autovettura, di simulazione di reato e di porto ingiustificato di coltello un giovane viene condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione. Il giudice dell’esecuzione respinge la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di non eseguibilità della sentenza. Scarcerato il giovane in Italia e nuovamente arrestato in Albania, vi rimane detenuto per nove mesi, trovandosi pertanto impossibilitato a partecipare ad un altro processo in Italia, dove viene dichiarata la sua contumacia, a giudizio della difesa in maniera illegittima.
La vicenda prosegue con la scarcerazione del giovane in Albania e il suo trasferimento in Moldavia dove, avanti al console italiano, effettua una nuova elezione di domicilio nel nostro Paese, nominando un difensore di fiducia relativamente al medesimo procedimento pendente davanti all’Autorità giudiziaria italiana.
Qui si verifica l’empasse: in particolare, la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza è inviata al precedente difensore d’ufficio e non a quello di fiducia. Da qui il ricorso per ottenere l’annullamento dell’ordinanza impugnata in quanto la notifica è nulla.
I giudici del Palazzaccio annullano il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame in quanto ritengono che il giudice abbia omesso di verificare ingiustificatamente se al momento del processo il ricorrente era effettivamente in carcere e se l’elezione del domicilio presso il difensore di fiducia era stata effettuata regolarmente.
(Da Altalex del 4.10.2011. Nota di Alessandro Ferretti)