Il gestore del servizio postale è pienamente responsabile per il mancato recapito di corrispondenza anche se ordinaria, non assicurata, o raccomandata, a meno che lo stesso non provi che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, ed è, pertanto, tenuto al risarcimento del danno prevedibile derivato dal mancato recapito.
E' quanto ha affermato il Giudice di Pace di Foggia, "sentenziando", in una sua recentissima pronuncia, la responsabilità civile di Poste Italiane S.p.A. per il mancato recapito di una "raccomandata A/R legale" presso un indirizzo esistente e conosciuto.
La vicenda ha visto protagonista un giovane avvocato foggiano che, avvalendosi del servizio "Raccomandata A/R" di Poste Italiane S.p.A., aveva inviato (su mandato dei propri clienti) una missiva legale, presso il noto domicilio di un "amministratore esterno" di condomini, al fine di "invitare" il medesimo alla convocazione di urgenza di un assemblea straordinaria di condominio, nella quale si sarebbe dovuto "discutere", per l'appunto, della revoca o della eventuale riconferma dell'amministratore stesso nella sua "carica" di "gestore del condominio".
La suddetta raccomandata non era giunta mai a destinazione, in quanto l'operatore postale addetto l'aveva restituita al mittente apponendovi la dicitura "destinatario sconosciuto". Tale ricostruzione storica dei fatti, tuttavia, non poteva in alcun modo essere condivisa, poichè lo "studio di gestione amministrazione di condomini" del destinatario, oltre ad essere uno dei più noti di Foggia, è collocato in una zona residenziale facilmente rinvenibile.
La mancata consegna della raccomandata entro i termini "pattuiti" tra l'avvocato ed i propri clienti/condomini, aveva comportato pregiudizievoli conseguenze sia per il legale, investito del mandato, sia per gli stessi condomini, dal medesimo rappresentati, i quali "miravano a sbarazzarsi" al più presto dell'amministratore condominiale, considerato incapace di "curare" con diligenza e solerzia gli interessi del condominio in questione.
Dopo un'approfondita istruttoria, il Giudice di Pace di Foggia ha ritenuto fondata e meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno avanzata dal medesimo giovane legale foggiano, riconoscendo, in primis, la responsabilità del portalettere, dipendente di Poste Italiane S.p.A., per la mancata consegna della raccomandata A./R., ritenendo, pertanto, giusto condannare le Poste Italiane S.p.A., convenute in giudizio, al risarcimento "della somma pari al valore economico di cui avrebbero beneficiato i condomini qualora la raccomandata fosse stata regolarmente recapitata al destinatario e da essa fosse scaturita (in seguito allo svolgimento dell'assemblea legalmente convocata) la revoca dell'amministratore pro tempore in carica, così come desiderato da pressocchè l'unanimità dei condomini".
Il Giudice, alla stregua di oramai consolidata giurisprudenza nonché dell'ordinario rapporto contrattuale che si instaura tra cittadino e Poste Italiane S.p.A., ha quindi evidenziato in sentenza la responsabilità del vettore postale e impartito la conseguente condanna a risarcire il danno patito per la mancata consegna.
A sostegno ulteriore della propria tesi, il Giudice di Pace foggiano, implicitamente riconoscendo la piena legittimazione attiva di parte attrice e la competenza territoriale del "foro del consumatore", ha richiamato la sentenza della Suprema Corte di Cassazione sull'argomento (Cass. Civ. 15559/2004), ed escludendo la ricomprensione del mancato recapito ad impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile a Poste Italiane s.p.A., ha definitivamente stabilito che " la raccomandata non stata recapitata solo per la negligenza e l'incuria del portalettere, per cui il mancato recapito della missiva legale stessa, può essere "inquadrata giuridicamente" nella disciplina normativa del codice civile in materia di "responsabilità contrattuale".
Eugenio Gargiulo (da overlex.com del 30.10.2011)