Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 21286 del 14.10.2011
Ai fini dell'affermazione della responsabilità per danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. mentre incombe sul danneggiato la prova del pregiudizio subito e del nesso di causalità tra questo ed il dinamismo connaturato alla cosa, grava sul custode dimostrare la sussistenza del caso fortuito, quale fattore esterno di carattere imprevisto ed imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso. In tal senso anche il comportamento colposo del danneggiato può rilevare sotto il profilo eziologico ed agire in modo tale da escludere una ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al custode.