Con il regolamento del 13 luglio 2007 il Consiglio Nazionale Forense ha sancito che l’onere della formazione continua a carico degli avvocati debba essere assolto partecipando ad eventi formativi che attribuiscono un credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo. Gli eventi vengono accreditati da parte del Consiglio dell’Ordine il quale deve valutare la natura e la qualità dell'evento formativo e dei temi trattati. Ai sensi del suddetto regolamento sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonchè i ricercatori con incarico di insegnamento. Il Consiglio dell’ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di:
– gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
– grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;
– interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
– altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale forense.
Il riferimento generico a “doveri collegati alla paternità o alla maternità” introduce una possibilità di esonero molto ampia. I concetti di “paternità e maternità” svincolati da qualunque tipo di riferimento alla disciplina giuslavoristica, possono aprire le porte ad una serie di (legittime) richieste di esonero dall’obbligo di formazione giustificate dalla generica necessità di doversi prendere cura dei figli. Il problema è rappresentato dall’effettiva concessione dell’esonero a fronte delle legittime domande da parte delle colleghi madri le quali, divise tra la cura della casa, della famiglia, dei figli, la partecipazione alle udienze e l’attività di studio, si trovano nell’impossibilità oggettiva di assolvere all’obbligo di formazione continua (così come concepito dall’inappropriato sistema dei crediti formativi) che costringe colleghi e colleghe, in una metropoli come Roma, a lunghi ed estenuanti spostamenti nel caotico traffico cittadino. Il regolamento stabilisce altresì che il Consiglio dell’Ordine possa dispensare dall’obbligo formativo, in tutto o in parte, l’avvocato che abbia superato i 40 anni di iscrizione all’albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda. Mi lascia davvero perplesso l’utilizzo del termine “può” il quale attribuisce ai singoli consigli dell’ordine un ampio margine di discrezionalità, consentendo allo stesso di sindacare anche sotto il profilo “qualitativo” il percorso professionale di un collega con ben 40 anni di attività. Ritengo che un aggiornamento continuo, non possa realizzarsi mediante il sistema dei "crediti", per il semplice fatto che esso non costituisce un mezzo idoneo all’accrescimento delle competenze specifiche del singolo avvocato. I vari eventi formativi vengono spesso frequentati esclusivamente per raggiungere il numero minimo di crediti e non per un interesse vero e proprio all’aggiornamento; ciò comporta che il professionista, seguirà l’evento in modo distratto, concentrando la frequentazione dei corsi solo in prossimità della scadenza dei termini per il "raccoglimento" dei crediti oppure, prediligendo corsi particolarmente lunghi a livello orario, al fine di "raccogliere" in un'unica soluzione quanti più crediti possibile o semplicemente optando per corsi organizzati vicino al proprio studio.
Matteo Santini (da Mondoprofessionisti del 27.10.2011)