L'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 prevede che il lavoratore che assiste la persona con handicap ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altre sede senza il suo consenso.
Massima – Cons. di Stato sent. 5604 del 18.10.2011