domenica 6 novembre 2011

Sede società trasferita all’estero, fallimento resta in Italia

Il centro d'interessi e la sede legale della società, trasferiti prima del deposito dell’istanza di fallimento in Gran Bretagna e negli States, sono da considerarsi in Italia; conseguentemente, la giurisdizione sul fallimento della stessa spetta al giudice italiano, trattandosi di un trasferimento fittizio e non effettivo. Ad affermarlo sono le SS.UU. della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20144/2011.
Il caso. La vicenda trae origine dall'impugnazione per regolamento di giurisdizione da parte dell’ex amministratore di una s.r.l. contro l’istanza di fallimento richiesta, fra gli altri, da Equitalia. La società, inizialmente iscritta nel Registro delle imprese di Roma, aveva trasferito la sede legale nello Stato del Delaware (USA), collocando il «centro d’interessi» in Gran Bretagna. Pertanto, visto che il trasferimento era intervenuto prima della presentazione dell'istanza di fallimento, i ricorrenti lamentavano che la giurisdizione del caso sarebbe dovuta spettare ai giudici del Regno Unito, Paese in cui si svolgeva l’attività d’impresa. Ma non è così invece per i giudici del Massimo Consesso.
Il giudizio di legittimità. In particolare, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, "il trasferimento in uno Stato extracomunitario della sede di una società, benché anteriore al deposito dell’istanza di fallimento, non esclude la giurisdizione italiana, essendo essa inderogabile - salve le convenzioni internazionali o le norme comunitarie - secondo il disposto degli artt. 9 e 10 della legge fallimentare (quali novellati dagli artt. 7 e 9 del d.lgs. n. 5 del 2006) e dell’art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, i quali escludono la predetta giurisdizione soltanto nei casi di effettivo e tempestivo trasferimento all’estero, cioè nei soli casi in cui questo non abbia carattere fittizio o strumentale”.
Osservano le SS.UU, "l’equivoca e comunque ingiustificata scissione del trasferimento tra sede legale nel Delaware, - noto per la sua legislazione favorevole alle aziende tanto da essere stato scelto da numerose grandi società americane come sede formale delle proprie attività -, e sede operativa in Gran Bretagna, denota il carattere fittizio del trasferimento stesso. Si tratta quindi di "un mero espediente posto in essere in vista della probabile apertura della procedura d’insolvenza, piuttosto che di una scelta reale, dettata da effettive ragioni imprenditoriali".

(Da avvocati.it del 3.11.2011)