mercoledì 23 novembre 2011

Ricorso inammissibile se l'avvocato cambia indirizzo e la notifica non va a buon fine

Il ricorso è inammissibile se la notifica del ricorso va a vuoto, perché la parte lo invia al vecchio domicilio del procuratore della controparte; e ciò senza che sia possibile sanare l’omessa notifica, non verificandosi le necessarie condizioni di causa di forza maggiore o di caso fortuito. A stabilirlo è la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22329/2011.
Il caso. Un Comune era stato condannato, sia in primo che in secondo grado, a risarcire il proprietario di un fondo, oggetto di occupazione acquisitiva, utilizzato per la realizzazione di un mattatoio. Nel notificare il ricorso per cassazione, il comune aveva tratto l’indirizzo dell’avvocato della controparte da una pubblicazione cartacea dell'albo professionale aggiornata al 31 dicembre 2008. L’avvocato, però, nel mentre aveva cambiato domicilio fin dal marzo 2009, ottenendo tempestivamente l’annotazione del nuovo indirizzo da parte dell’Ordine . E quindi la notifica era andata a vuoto.
Il giudizio di legittimità. Secondo la Cassazione, l'indicazione del luogo di consegna dell'atto, oltre che indispensabile al buon esito della notifica, costituisce un requisito essenziale all'identificazione del destinatario di essa; per cui, nel caso di richiesta all'ufficiale giudiziario di notifica dell'impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l'attività nell'ambito della circoscrizione di assegnazione, tale requisito deve essere assicurato con l'indicazione del «domicilio professionale» o della «sede dell'ufficio» del procuratore. Inolte, a nulla vale la mancata comunicazione del mutamento del domicilio anche in giudizio, stante l’adeguatezza delle annotazioni nell'albo professionale a soddisfare in ambito locale le esigenze processuali di conoscenza del domicilio del procuratore. Pertanto, poichè il ricorrente avrebbe potuto agevolmente prendere contezza del’indirizzo aggiornato tramite la rapida consultazione degli albi, disponibili anche per via telematica, la Suprema Corte ha accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata dagli intimati, condannando il Comune anche al pagamento delle spese.

(Da avvocati.it del 22.11.2011)