Valida la multa per superamento dei limiti di velocità rilevato dal telelaser anche se all'automobilista non viene consegnato "lo scontrino con la stampa dei dati relativi alla velocità e alla targa del veicolo".
A sottolinearlo la Corte di Cassazione, che - con la sentenza 23212/2011 - ha accolto il ricorso di un Comune contro la decisione del Tribunale, che aveva annullato la multa non accompagnata dallo scontrino.
Il caso. Il Tribunale annullava la multa non corredata dallo scontrino, poichè l'uso del telelaser era legittimo ma "poteva sussistere un non corretto rilevamento dell'oggetto in movimento da parte dell'agente, specie in relazione all'orario notturno e alla presenza di traffico". Questa tesi è stata però bocciata dalla Suprema Corte.
Il giudizio di legittimità. Secondo gli ermellini, è "legittima la rilevazione della velocità effettuata a mezzo di telelaser, apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica nell'avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l'accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell'organo di polizia stradale la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato". Prosegue la Cassazione: "tale attestazione ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo", essendo "assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed è suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell'apparecchiatura elettronica". In conclusione, l'automobilista deve querelare l'agente per falso se vuole mettere in dubbio la sua rilevazione.
(Da avvocati.it del 28.11.2011)