Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre scorso il decreto legislativo n. 195/2011, che corregge ed integra il codice del processo amministrativo.
Di seguito si segnalano le principali modifiche e integrazioni che riguardano il d.lgs. n. 104/2010:
- s’intende modificare l’impostazione del rito elettorale per coordinarla con quella rilevabile dagli spunti forniti dalla recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 236/2010) in materia di impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni amministrative;
- rivisti il testo del codice, le norme di attuazione e quelle di coordinamento e abrogazioni,
- ritoccato il lessico,
- ottimizzati i rapporti tra il c.p.a. (codice del processo amministrativo) e il c.p.c. (codice di procedura civile), affinchè il primo sia aggiornato con le novità legislative e giurisprudenziali nel frattempo sopravvenute,
- il Tar Lazio avrà giurisdizione piena per i provvedimenti del Consiglio di Presidenza, per gli atti dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, per i provvedimenti adottati dai commissari in situazione di emergenza, e per gli atti di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze,
- il termine abbreviato per la proposizione del ricorso incidentale nei giudizi per le procedure di affidamento di contratti di lavori pubblici passerà da 60 a 30 giorni,
- il giudice potrà condannare d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente abbia agito o resistito temerariamente in giudizio,
- gli avvocati dovranno indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo l’indirizzo PEC ed il numero di fax,
- potrà essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, l’azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, così come l’azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione,
- la presentazione tardiva di memorie o documenti potrà essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, «assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile».
(Da avvocati.it del 28.11.2011)