mercoledì 30 novembre 2011

No al telemarketing a professionisti con dati dall'albo

Garante per la protezione dei dati personali, Provv. 29.9.2011, n.357

E' frequente l'utilizzo dei dati contenuti negli albi professionali (reperibili anche on line) da parte di operatori per finalità promozionali.
Il Garante si è pronunciato ribadendo che detta condotta deve ritenersi legittima solo se il promotore ha già acquisito il consenso dell'interessato o se presenta offerte strettamente attinenti l'attività svolta dal professionista contattato.
Il Garante ha evidenziato il principio cardine del sistema privacy e cioè il vincolo di finalità in base al quale i dati possono essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e possono essere utilizzati in altri trattamenti in termini compatibili con tali scopi, tenuto conto del dettato dell'art. 11, comma 1, lett. b) del Codice. In particolare, il trattamento dei dati personali è consentito solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto l'attività di comunicazione telefonica per le finalità di marketing sopra delineate, ovvero laddove le comunicazioni, effettuate per tali finalità, risultino "direttamente funzionali" all'attività svolta dall'interessato che è posta alla base dell'inserimento del dato telefonico nei pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque richiamati dall'art. 24 comma 1, lett. c) del Codice e sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento.
Non solo: il vincolo di finalità con la professione esercitata dall'interessato, nel caso in esame quella forense, deve essere interpretato in termini rigorosi nel senso che tale vincolo implica la stretta attinenza del trattamento per finalità di marketing all'esercizio di tale specifica professione, come potrebbe ad esempio ritenersi l'invio di pubblicazioni scientifiche per finalità di aggiornamento ed approfondimento di tematiche giuridiche.
Viceversa "pur in presenza dei possibili vantaggi economici che l'offerta di servizi di telefonia business può offrire al professionista, il trattamento dei dati personali per finalità promozionali non può ritenersi "direttamente funzionale" all'esercizio della specifica attività forense svolta dall'interessato e giustificare l'esonero dall'acquisizione del consenso, limitandosi, tale offerta, ad offrire soluzioni astrattamente idonee a soddisfare le esigenze di un'indifferenziata tipologia di soggetti".

(Da filodiritto.com del 26.11.2011)